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L’avvocato risponde
22 Marzo 2023 - 17:03
La condotta negligente dell’automobilista che determina un sinistro con feriti a cui vengono diagnosticate lesioni gravi o gravissime è stata oggetto di esame da parte della recente riforma Cartabia che ha previsto, in questi casi, la necessità della querela da parte della persona offesa nei confronti del conducente per l’esercizio dei propri diritti nel procedimento penale, salvo che nelle ipotesi in cui sussistano circostanze aggravanti, poiché in tale ipotesi la procedibilità continua ad essere d’ufficio.
Diversamente, la riforma non ha riguardato il caso in cui il succitato comportamento negligente sia affetto da un maggior disvalore sociale in ragione delle sue conseguenze mortali derivanti a terzi. Tuttavia, il comma 7 dell’art 589 bis del nostro codice penale, che punisce il reato di omicidio stradale, prevede che laddove l’evento non sia stato determinato esclusivamente dal comportamento del colpevole, la sanzione penale dovrà essere ridotta fino alla metà. E proprio sul mancato riconoscimento di tale circostanza attenuante è stato improntato un motivo di ricorso in cassazione formulato da un imputato il quale era stato chiamato a rispondere per la morte dei passeggeri che trasportava in occasione del sinistro verificatosi.
La Corte di Appello , infatti, nel ravvisare la responsabilità del conducente per il reato di cui all’art. 589 bis del codice penale riteneva non doversi riconoscere la circostanza attenuante succitata atteso che, sebbene fosse stato appurato che i passeggeri al momento dell’incidente non indossassero la cintura di sicurezza, tale circostanza non sarebbe meritevole di valutazione ai fini della diminuzione della pena Secondo i giudici, la circostanza opererebbe solo nel momento in cui sia l’ incidente stesso a non potersi attribuirsi alla esclusiva responsabilità dell’imputato, e non la morte.
Diversamente opinando, la Corte di Cassazione, con sentenza n 9464 del 7 Marzo di quest’anno, ha ritenuto applicabile nel caso di specie la circostanza in questione poiché, secondo i giudici di legittimità, in realtà, la stessa opera nel momento in cui sia accertato che sia la morte , verificatasi in occasione dell’incidente, a non essere ricollegabile esclusivamente alla condotta, seppur negligente, dell’autista, a nulla rilevando che il sinistro sia stato determinato dalla esclusiva colpa di quest’ultimo. Fu, infatti, provato nel corso del processo che nella causazione del decesso dei passeggeri un ruolo rilevante lo ebbe l’omesso allacciamento delle cinture di sicurezza. Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha rinviato, per un nuovo giudizio sul punto, alla Corte di Appello.
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