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L'avvocato risponde
28 Marzo 2024 - 16:28
Buongiorno. Quando ero bambino mio padre ha abbandonato il tetto coniugale formando altro nucleo famigliare all’estero. Da quel momento non ebbi più contatti con lui, se non attraverso sporadiche telefonate da parte sua.
La circostanza mi ha, da sempre, determinato rilevanti problematiche alla sfera personale e sociale, delle quali mia madre è pienamente a conoscenza. Dunque, nell’eventuale vertenza nei confronti di mio padre volta ad ottenere un ristoro economico per i pregiudizi subiti, potrei citare quale testimone mia madre?
Marco, San Raffaele Cimena
Gentile lettore, non vi sarebbe alcun ostacolo giuridico a che sua madre possa essere chiamata a rendere dichiarazioni nel procedimento civile che intenderebbe instaurare.
Il divieto, infatti, sussiste nelle sole ipotesi in cui la persona abbia un interesse giuridico, attuale e concreto, che potrebbe legittimarla addirittura a partecipare allo stesso processo in cui è chiamata a rendere testimonianza. E così non sarebbe nel caso di specie poiché le richieste economiche che Lei andrebbe ad avanzare sarebbero esclusivamente personali.
Certo è che il giudice, nell’ambito del potere suo discrezionale, è tenuto a valutare la credibilità del testimone nonché l’attendibilità delle dichiarazioni rese e, a questo vaglio, Sua madre sarà sottoposta. L’apprezzamento involgerà la completezza e coerenza della testimonianza che, dunque, sarà inevitabilmente posta dal giudicante in relazione con il rapporto di parentela con Lei intercorrente e con il conseguente interesse al buon esito della vertenza.
A confermare quanto sopra è una recente sentenza della Corte di Cassazione civile ( la numero 3361 pronunciata il 14 dicembre del 2023) che, proprio in un caso come quello da Lei qui sottoposto, ha sottolineato la differenza tra la valutazione che il giudice è tenuto a operare sulla capacità a testimoniare di un testimone, ossia sull’interesse giuridico o meno alla causa, che potrebbe addirittura legittimare il soggetto a partecipare al processo (motivo per il quale gli sarà vietato assumere l’ufficio di testimone) e quella sulla mera attendibilità di un soggetto che è chiamato a rendere testimonianza in quanto può renderla poiché capace a testimoniare.
Il giudice di legittimità ha, così, ritenuto la madre di colui che agiva contro il padre per gli stessi Suoi motivi idonea a testimoniare.
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