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Quando il reato viene ripetuto...

Equilibrio tra offensività del reato e rieducazione del reo: il ruolo del giudice penale

Giudice

Il limite della discrezionalità del giudice penale: valutazione delle circostanze attenuanti e il principio di proporzionalità della pena

Nel momento in cui il giudice penale si trova a dover applicare una condanna, la valutazione di quest’ultimo sulla entità delle stessa consegue, inevitabilmente, ad una (preliminare) valutazione in ordine al grado di offensività che la condotta dell’imputato avrebbe arrecato all’interesse giuridico che la norma incriminatrice tutela, in modo da adeguare la pena al caso specifico nell’ottica della rieducazione del reo.

La discrezionalità del giudicante nel calibrare in concreto la risposta sanzionatoria allo specifico comportamento si amplia nella misura in cui viene riconosciuta  la verificazione, in occasione del compimento della condotta criminosa, di circostanze fattuali che per la loro natura vanno a determinare le diminuzioni anche al di sotto dei limiti minimi e, gli aumenti, anche al di sopra dei limiti massimi edittali di pena previsti dal legislatore per il reato contestato.

Tuttavia, il nostro legislatore ha individuato ipotesi ostative agli effetti attenuanti delle circostanze, laddove, per esempio, il giudice dovesse ritenere particolarmente pericoloso e colpevole l’imputato in ragione di plurime condanne. Pertanto, il cosiddetto “recidivo reiterato” potrebbe trovarsi a scontare una pena alta nonostante la condotta criminosa posta in essere, in sé, non abbia destato un particolare allarme sociale.

E’ il caso di un soggetto pregiudicato che si trovò ad essere processato per il delitto di rapina in quanto si sarebbe fatto consegnare da dipendenti di un supermercato la somma di euro 10 a seguito di una minaccia. Tuttavia, la lieve gravità della condotta in considerazione dell’esiguità dell’entità della richiesta economica non avrebbe consentito al giudicante di prevedere un’attenuazione della pena. Il Tribunale di Grosseto, interessato del caso, decise di rimettere la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art . 69 del codice penale nella parte in cui non consente che tale circostanza attenuante possa riconoscersi anche nei casi in cui viene contestata la recidiva reiterata. La Corte Costituzionale, con sentenza n 141, ha ritenuto la questione fondata.

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