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L’avvocato risponde
19 Giugno 2023 - 19:52
Infortunio (foto di repertorio)
Nel caso in cui un alunno minorenne si procuri accidentalmente delle lesioni all’interno dell’istituto scolastico, le eventuali richieste risarcitorie formalizzate dall’esercente la responsabilità genitoriale dovranno rinvenire la loro causa nel rapporto contrattuale esistente tra la famiglia e la scuola e, dunque, su una asserita violazione degli obblighi nascenti da parte di quest’ultima.
Ciò comporta che, in giudizio, l’allievo dovrà limitarsi a provare l’esistenza del rapporto contrattuale, le lesioni subite , nonchè allegare l’asserito inadempimento della scuola costituito dalla omissione, totale o parziale, del dovere di vigilanza sul minore.
L’onere probatorio sopra delineato è stato recentemente ricordato dalla sezione terza civile della Corte di Cassazione ( ordinanza n 15190 del 30 maggio di quest’anno) che, chiamata ad interessarsi della tematica, ha evidenziato, da una parte, come l’istituto scolastico, invece, per andare esente da responsabilità deve provare , anche presuntivamente, di aver adempiuto correttamente all’obbligo di vigilanza; dall’altra, la stessa Corte ha altresì ricordato all’alunna ricorrente come, in quanto giudice di legittimità, non possa comunque sindacare la decisione della Corte di appello per aver, nel caso specifico, ritenuto di escludere una qualsivoglia responsabilità a carico della scuola. E ciò poichè si tratta di valutazioni concernenti il merito e, in quanto tali, insindacabili davanti alla Corte di Cassazione.
Pertanto, quest’ultima, nel caso specifico, non ha potuto sindacare la valutazione dei giudici di appello che, evidenziando come nel processo non fosse emersa una condizione dei luoghi tali da aver potuto determinare la caduta dalle scale dell’alunna, né che quest’ultima avesse problematiche congenite di deambulazione, ritennero che non poteva esigersi da parte della scuola una vigilanza continua della ricorrente in quanto non necessaria.
Il ricorso è stato così rigettato.
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