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L’avvocato risponde
28 Giugno 2023 - 16:49
Soldi (foto di repertorio)
Ottenuta la possibilità di rateizzare quanto dovuto al fisco, una società si vide recapitare la cartella di pagamento riferita ad Ires, IVA e sanzioni, conseguente all’annullamento del piano rateale in ragione del fatto che la terza rata sarebbe stata corrisposta dalla contribuente tardivamente, ossia il giorno successivo alla scadenza della quarta rata.
Poichè la società riteneva illegittima l’intimazione, ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Milano al fine di veder annullata la cartella, assumendo l’irrilevanza del ritardo in quanto, comunque, già sanato attraverso il pagamento delle relative sanzioni ed interessi avvalendosi del ravvedimento operoso.
In considerazione dell’accoglimento delle contestazioni, l’Agenzia delle Entrate provvedeva, così, ad adire la Commissione tributaria regionale che, tuttavia, confermava quanto evidenziato dal primo giudice.
A questo punto, alla soccombente non rimase che ricorrere alla Corte di Cassazione che, con sentenza n 16062 del 7 giugno scorso, accolse l’impugnazione.
Effettivamente la legge n 214 del 2011 prevede che il contribuente decada dalla rateizzazione laddove la rata (diversa dalla prima) non venga corrisposta entro il termine di pagamento di quella successiva, senza che, comunque, rilevi che egli si sia avvalso del ravvedimento operoso pagando le conseguenti sanzioni ed interessi.
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