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L’avvocato risponde

Telecamere, ci sono dei limiti sull’utilizzo

Videosorveglianza in aree pubbliche e private: limiti e condizioni da rispettare

videosorveglianza

Videosorveglianza (foto di repertorio)

L’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza è in grado di comportare un trattamento dei dati personali, che, in ossequio alla normativa prevista dal Regolamento (UE) del 2016 n. 679, deve essere improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.

Tale disciplina non trova applicazione solo in quelle situazioni ove l’impiego dei dispositivi in argomento venga effettuato da un privato ed è limitato alle aree di sua esclusiva proprietà, a condizione che le immagini non vengano diffuse e le riprese siano limitate all’area di proprietà del titolare senza che il relativo raggio di azione coinvolga zone di pertinenza di terzi, luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ciò è quanto è stato evidenziato  il 2 marzo scorso con provvedimento n 9872567 dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito di un reclamo presentato da un privato il quale lamentava l’installazione, da parte della confinante azienda agricola,  di telecamere che il reclamante assumeva fossero idonee a riprendere anche una porzione di area di sua proprietà; circostanza che, in effetti, fu appurata in sede di istruttoria. Dunque l’Autorità, ritenendo di dovere valutare, nel caso di specie,  la condotta dell’azienda agricola alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento citato, ha dichiarato come illecito  il trattamento dei dati personali posto in essere dalla azienda agricola nei confronti del vicino in ragione della rilevata violazione dei principi di liceità  e di minimizzazione dei dati.

Nei fatti, all’accertamento della responsabilità  è conseguito un provvedimento di mero ammonimento nei confronti dell’azienda in ragione del buon comportamento da quest’ultima tenuto e costituito nell’aver modificato (seppur solo in pendenza del procedimento) l’angolo di visuale delle telecamere direzionandolo esclusivamente sulla zona di sua proprietà  nonché in ragione della verificata correttezza del periodo di conservazione delle immagini.

Sulla determinazione finale non hanno invece influito le eccepite esigenze di protezione del domicilio dalle ingerenze del reclamante addotte dall’azienda agricola a giustificazione delle modalità del trattamento dei dati.

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