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Licenziamenti

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Nel mese di Settembre di quest’anno la Corte di Cassazione con sentenza n. 26532 si è pronunciata in merito alle formalità a cui il datore di lavoro deve attenersi affinché il licenziamento comunicato al dipendente non incorra nel vizio di nullità. Nel caso specifico una lavoratrice a cui era stato intimato il recesso dal contratto di lavoro in presenza di due dipendenti e dell’amministratore delegato, ricorrendo in giudizio, contestava come al momento dell’estromissione la stessa non avesse ricevuto la relativa lettera 

Il datore, dal canto suo, non potendo effettivamente produrre prova documentale dell’avvenuta formale comunicazione ma , allo stesso tempo, adducendo di aver portato a conoscenza della lavoratrice il giorno stesso della sua estromissione la volontà di licenziarla, riteneva di poter fornirne prova attraverso testimoni.

Tale argomentazione fu, tuttavia,  disattesa dalla Corte che, per tal motivo, dichiarò inammissibile il ricorso del datore  già  soccombente in secondo grado.

Si precisa, infatti, che in tutti i casi in cui è previsto che un contratto o un atto unilaterale ( quale è la lettera di licenziamento) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, non è consentito che della sua esistenza venga data prova al processo attraverso testimoni. 

Alla regola fa, comunque, eccezione il caso in cui il documento scritto sia andato perduto dalle parti senza colpa.

 Si tratta, tra l’altro, di un divieto rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

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