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L’avvocato risponde
27 Febbraio 2023 - 18:58
Vendita case (foto di repertorio)
La Corte di Cassazione il 2 febbraio scorso ha depositato le motivazioni della propria decisione assunta a seguito di un ricorso presentato da una agenzia immobiliare che lamentava il mancato riconoscimento, nei due precedenti gradi di giudizio, del suo diritto al pagamento della provvigione nonostante avesse messo in relazione le parti di una compravendita che si sarebbe conclusa positivamente.
Invero, il contratto fu stipulato alla presenza di altra agenzia immobiliare poiché, tempo prima rispetto alla conclusione della compravendita, il rapporto di mediazione con la ricorrente era scaduto e le parti venivano così seguite da un nuovo mediatore. La questione sulla quale i giudici di legittimità si sono dovuti confrontare riguarda la possibilità o meno di considerare la sola instaurazione di un contatto tra venditore ed acquirente da parte dell’agente immobiliare come condizione sufficiente per ricollegarvi l’eventuale buon esito della compravendita e, pertanto, sufficiente per la maturazione del diritto al pagamento della provvigione, ai sensi degli articoli 1754 e 1755 del nostro codice civile.
La sentenza n. 3165 , facendo proprie le osservazioni sul tema formulate da altre precedenti pronunce, ha ribadito come invero, ai fini della rivendicazione del pagamento, deve essere accertato che l’attività di mediazione abbia in concreto e con certezza determinato la conclusione dell’accordo tra le parti, a prescindere sia dal momento in cui la stessa è intervenuta sia dalla sua durata. Nel caso di specie, le rivendicazioni patrimoniali dell’agente immobiliare non furono accolte in quanto dagli elementi processuali a disposizione si evinceva che tra l’intervento della ricorrente e la conclusione della compravendita era trascorso un notevole lasso di tempo durante il quale parte venditrice si era rivolta ad altra agenzia la cui opera si rivelò concretamente determinate per il buon esito dell’affare. Ma non solo. Si accertò, addirittura, che la parte acquirente inizialmente messa in contatto dalla ricorrente con la venditrice non coincideva con quella che successivamente stipulò il rogito, in quanto davanti al notaio si presentò per acquistare la di lei figlia.
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