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L'avvocato risponde
24 Febbraio 2023 - 11:21
Nonni (foto d'archivio)
La nostra Costituzione sancisce il dovere in capo ai genitori di mantenere i figli, anche quelli nati fuori dal matrimonio.
A sua volta, il codice civile precisa che l’obbligo in argomento debba essere adempiuto in modo proporzionale alle capacità economiche del padre e della madre.
Ma l’articolo di riferimento (316 bis c.c.) non limita tale adempimento ai soli genitori ma individua quei soggetti che in via sussidiaria, in caso di disagio economico tale da non consentire al padre e alla madre di sostentare la prole, sono tenuti a garantire il proprio contributo al mantenimento. Questi sono gli ascendenti, ossia i nonni.
Affinchè possa però integrarsi un obbligo giuridico a carico di questi ultimi, il cui adempimento possa essere dunque giudizialmente preteso, è tuttavia necessario che entrambi i genitori siano impossibilitati a fornire un mantenimento adeguato. Laddove, infatti, uno dei due abbia le capacità per adempiervi, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti degli ascendenti poiché, in tali casi, a questi ultimi è lasciata una valutazione sotto il profilo esclusivamente morale se fornire un aiuto o meno.
Sulla questione è tornata recentemente la Corte di Cassazione , prima sezione civile, la quale, interessata dal ricorso di una nonna che onerata della contribuzione al mantenimento del nipote da un provvedimento giudiziale (in ragione dell’inadempienza del di lui padre) ne chiedeva la modifica , coglieva l’occasione per ribadire con ordinanza del 21 Giugno 2022 come l’obbligazione sancita dall’art. 316 bis c.c. gravi su tutti gli ascendenti di pari grado. E ciò a prescindere da chi dei due genitori abbia ingenerato l’oggettiva difficoltà al sostentamento della prole.
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