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L'avvocato risponde

Occupazione di spazio demaniale marittimo

La Corte di Cassazione chiarisce la portata dell'art. 3 della Legge n 118/2022 sulla questione delle concessioni demaniali marittime

Giustizia

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La Corte di Cassazione, all’inizio di quest’anno, ha avuto modo di chiarire la portata dell’art. 3 della Legge n 118 del 2022 (disciplinante la questione delle concessioni demaniali marittime) , entrata in vigore dal 27 agosto dell’anno scorso, che prevede i requisiti per potersi escludere la configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo di cui all’art 1161 cod. nav.

Il caso portato alla conoscenza dei giudici concerneva una società concessionaria   alla quale veniva contestato di aver fatto edificare manufatto su area che non risultava più in concessione e, per giunta, in assenza dei titoli edilizi richiesti. 

La circostanza comportò il sequestro del bene da parte del Tribunale ma la difesa dell’indagato decideva di impugnare il relativo provvedimento ottenendo l’ accoglimento delle proprie istanze .

La Procura, a sua volta, proponeva  ricorso in Cassazione che ribaltava, in ultima istanza, la decisione .

I giudici di legittimità con la Sentenza n. 404 hanno evidenziato infatti come, invero, la concessionaria non poteva invocare a propria difesa l’art. 3 della Legge  succitata per escludere una sua  responsabilità per il reato di occupazione abusiva  poiché alla data di entrata in vigore della norma (27 agosto 2022) la concessione era scaduta in quanto il previsto rinnovo automatico della stessa non si era realizzato in ragione dell’omesso pagamento dei canoni concessori da parte della società; condizione quest’ultima contrattualmente  prevista quale ostativa al tacito rinnovo della concessione.

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