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L’avvocato risponde
12 Gennaio 2023 - 00:18
Uomo Che Fuma Tabacco (foto d'archivio)
Laddove il legislatore non fornisce criteri oggettivi per la valutazione di un caso, è la discrezionalità del singolo giudice che sopperisce a tale mancanza. E poiché l’opinamento del magistrato è condizionato da elementi personali, quali l’esperienza professionale nonché la stessa sensibilità sulla questione giuridica controversa, è inevitabile che potranno rinvenirsi differenti valutazioni a seconda del magistrato investito della tematica.
Per tal motivo, l’Ufficio per il Processo presso la Corte di Cassazione, in ordine alla questione dei limiti ponderali entro i quali la condotta di spaccio di stupefacenti, punita dall’art. 73 DPR 309 del 1990, possa considerarsi quale fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 del citato articolo, ha dovuto condurre un lavoro di natura statistica volto a rinvenire, nei pronunciamenti relativi ad un determinato periodo di tempo, il dato ponderale massimo al di sopra del quale la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto di negare il riconoscimento della lievità del fatto alle situazioni sottoposte al suo giudizio. Il lavoro è stato di aiuto per i giudici del la sezione sesta della Corte di Cassazione, i quali, il 3 di Novembre dell’anno appena trascorso, han dovuto decidere su un ricorso presentato da un imputato a cui, nei due precedenti gradi di giudizio, era stato negato il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità della condotta per la quale era stato incriminato, ossia lo spaccio di 100 grammi di hashish.
Dal confronto con quanto è emerso dall’esame statistico condotto dall’Ufficio summenzionato i magistrati, infatti, hanno constatato che, invero, il quantitativo di droga rinvenuto e sequestrato rientrava nel valore di soglia che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria ha ricondotto nel fatto lieve. Allo stesso tempo, tuttavia, hanno colto l’occasione per affermare in sentenza (n. 45061) come ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve deve, comunque, tenersi conto del complesso degli elementi della fattispecie, eccetto nei casi in cui il quantitativo rientri al di sotto dei livelli ponderali per i quali la giurisprudenza maggioritaria ritiene configurabile la lieve entità della condotta. Tale ultima circostanza, infatti, è sufficiente per determinare l’integrazione della fattispecie più tenue.
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