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L’avvocato risponde
13 Dicembre 2022 - 00:01
Lo scatto fotografico che coglie il momento in cui Claudia Viterittiha ricevuto la prima dose del vaccino contro il SARS-coV-2 alle Molinette
Con Comunicato del primo dicembre ultimo scorso, l’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale ha divulgato l’esito della decisione di quest’ultima assunta dopo essere stata chiamata, da alcuni Tribunali italiani , a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di profili di illegittimità costituzionale del Decreto Legge 44/2021 con il quale si è sancito l’obbligo della sottoposizione a vaccino contro il Covid .
La censura concerneva l’obbligatorietà del vaccino anche per coloro che non svolgevano attività lavorativa a contatto col pubblico, così come la perdita della retribuzione per coloro che non intendevano vaccinarsi e, comunque, in generale la previsione dell’ obbligo vaccinale pur in assenza di garanzie in ordine all’assenza di effetti collaterali.
Al momento della stesura del presente articolo non si conoscono le argomentazioni sottese alla decisione della Corte, per le quali si dovrà attendere , dunque, il deposito della sentenza, tuttavia attraverso il succitato Comunicato si apprende che le questioni sollevate sono state ritenute infondate. Nello specifico risulta che le previsioni contenute nel decreto legge in argomento concernenti l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non siano state ritenute irragionevoli e sproporzionate.
Allo stesso tempo, la doglianza in ordine all’esclusione della retribuzione a seguito di sospensione dall’attività lavorativa è stata considerata infondata.
Esclusivamente per motivazioni processuali, invece, è stata dichiarata inammissibile la questione concernente la possibilità per l’operatore sanitario di continuare a svolgere la propria attività in assenza di contatto col pubblico.
La pubblicazione dell’impianto motivazionale della sentenza consentirà di conoscere il ragionamento utilizzato dai giudici della Corte a sostegno del loro opinamento.
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