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L'avvocato risponde
08 Giugno 2024 - 19:02
Buongiorno avvocato. Mia moglie è mancata qualche tempo fa, incaricando un amico a custodire il testamento dalla stessa redatto e dopo avermi letto il relativo contenuto nel quale venivano contemplati dei legati in mio favore. Purtroppo, ad oggi, la persona che deteneva il documento, riferisce di averlo smarrito. E’possibile, in un eventuale giudizio civile, la prova per testimoni di quelle che erano le ultime volontà di mia moglie?
Armando, Venaria
Egregio lettore, il testamento è un atto solenne per la cui validità è prevista la forma scritta e ,in tali casi, la testimonianza sul contenuto del documento, ai sensi dell’art. 2724 del codice civile, è ammessa quando vi sia la prova che il testamento non sia stato perduto a causa di negligenza.
Dunque, in un eventuale procedimento civile da Lei promosso per far valere i diritti successori, dovrà innanzitutto dimostrare di non aver mai avuto nella Sua disponibilità il testamento e che tale circostanza non sia ascrivibile a Sua colpa. Dopodichè, potrà essere ammesso a deporre sul contenuto dello stesso.
Diversamente, ai fini dell’ammissione della testimonianza in giudizio da parte di colui che aveva l’onere di custodire il presunto testamento, ci dovrà essere la preliminare dimostrazione che lo smarrimento del documento non sia attribuibile ad una sua negligenza.
Per tutti gli atti per i quali il codice civile prevede che siano fatti per iscritto a pena della loro nullità o ai fini della prova della loro esistenza, il relativo contenuto potrà essere dimostrato anche attraverso testimoni quando sia stata già acquisita al processo, tra le altre cose, anche la prova della esistenza del documento nonché della circostanza che avrebbe determinato la perdita del documento, idonea ad escludere la negligenza del testimone.
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