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L'avvocato risponde
16 Dicembre 2023 - 16:22
Buongiorno, da qualche tempo a questa parte, sul luogo di lavoro, sono raggiunta da non graditi e pressanti tentativi di corteggiamento da parte di un collega che, seppur a conoscenza della mia contrarietà in merito, continua con la sua condotta ossessiva creandomi ansia.
Che esito può avere il procedimento, scaturente dalla mia denuncia, in assenza di testimoni?
Lidia, Volpiano
Gentile lettrice, il reato che in questo caso è stato integrato dal Suo collega è quello che viene comunemente chiamato “stalking” e che il codice penale, all’articolo 612 bis , definisce “ atti persecutori”.
Lei, in quanto persona offesa, una volta instauratosi il procedimento penale, potrà decidere o meno di costituirsi parte civile nello stesso al fine di vedersi riconoscere un risarcimento per i danni che sta subendo e potrà essere chiamata a deporre laddove si incardini l’istruttoria.
A quel punto, la coerenza delle dichiarazioni che renderà e la non contraddittorietà di queste ultime con quanto da Lei riferito già in precedenza alle Autorità saranno fattori fondanti la decisione di condanna dell’imputato, che potrà dunque basarsi anche esclusivamente sulla prova dichiarativa da Lei fornita.
Ma come è stato precisato da un orientamento giurisprudenziale , consolidatosi negli anni anche grazie all’intervenuto pronunciamento in proposito delle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione, il giudice nel valutare l’attendibilità della deposizione della persona offesa sarà tenuto ad operare una valutazione più rigorosa rispetto a quella adottata per qualsiasi altro testimone, in quanto la stessa è portatrice di interessi nel procedimento.
E ovviamente, ancor più penetrante sarà la valutazione del giudice nell’ipotesi in cui la persona offesa si sia costituita anche parte civile poiché, in tal caso, il maggior coinvolgimento del soggetto è evidentemente rappresentato dagli interessi economici. A tal fine, nella formazione del convincimento sulla credibilità, sarà utile per il giudice dunque un qualsivoglia riscontro idoneo ad escludere la mala fede del dichiarante, che non per forza dovrà essere rappresentato dalle deposizioni confermative di altri testimoni.
I principi suesposti sono stati ribaditi nella recente sentenza n 38448 di quest’anno pronunciata dalla Corte di Cassazione, dopo essere stata attenzionata di un caso analogo al Suo, in tal modo confermando la responsabilità dell’imputato.
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