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L'avvocato risponde
26 Novembre 2023 - 00:04
Buongiorno, da qualche tempo sono raggiunto, da parte del mio vicino di casa, da numerosi messaggi di posta elettronica aventi contenuto denigratorio ed ingiurioso. E’ possibile procedere ad una denuncia per molestie?
Gianni, Brandizzo
Caro lettore, la fattispecie criminosa da Lei richiamata trova la sua collocazione all’interno del nostro codice penale all’articolo 660 c.p. che punisce colui il quale in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero attraverso il telefono, per petulanza o altro motivo biasimevole, molesta o disturba altro soggetto.
Il dettato normativo in esame, così come formulato, non tiene conto dell’evoluzione tecnologica, soprattutto se consideriamo che, oggi, i nuovi mezzi di comunicazione hanno sostituito, per la gran parte, il telefono nel suo impiego quale veicolo di trasmissione acustica. Allo stesso tempo, in base ai principi del diritto penale, non è possibile, nell’ottica di un adattamento della norma ai tempi moderni, fornire una interpretazione di quest’ultima tale da dilatarne, stravolgendolo, il significato originario della stessa.
Tuttavia, nel caso specifico, al fine di coniugare l’esigenza di adeguamento del precetto all’evoluzione tecnologica con quella di garantire la tassatività della previsione normativa, un orientamento giurisprudenziale sorto da una Pronuncia della Corte di Cassazione del 2011, e recentemente fatto proprio dalla sentenza n. 34171 del 3 agosto scorso, ritiene che anche la posta elettronica possa ritenersi modalità idonea ad integrare il reato di molestia.
Infatti, anche laddove il soggetto ricevente decida di azionare il sistema che non consente di essere preavvertito dell’arrivo della comunicazione sgradita, la lesione del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice in argomento, rappresentato dalla tranquillità dell’individuo, può dirsi comunque verificata.
Tuttavia, nel mese di ottobre di quest’anno, una decisione di legittimità di segno opposto ( Corte di Cassazione n. 40033) ha ritenuto non potersi equiparare la messaggistica telematica alla telefonata tradizionale ricevuta inevitabilmente all’improvviso; e ciò proprio in virtù della possibilità per il destinatario di scegliere di essere o meno preavvertito.
Pertanto, in ossequio al dato strettamente letterale della norma di cui all’art. 660 c.p. , l’esclusione di una interpretazione estensiva della nozione di “telefono” comporterebbe una esclusione di responsabilità del soggetto agente per il reato di molestie perpetrato attraverso sistemi di messaggistica telematica, come nel caso da Lei sottoposto.
E’ fatta, comunque, salva la possibilità che il comportamento posto in essere dal Suo vicino integri gli estremi di altra fattispecie astratta contemplata dal codice penale, quale eventualmente lo stalking.
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