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L’avvocato risponde
07 Giugno 2023 - 18:57
Foto d'archivio
Il nostro ordinamento penale consente al giudice di non applicare la sanzione penale nei confronti di un imputato laddove, in presenza delle condizioni normative concernenti i limiti edittali e la non abitualità del comportamento criminoso, a seguito di una valutazione complessiva del fatto di reato come in concreto realizzato emerga una offesa minima ai beni giuridici che la previsione normativa intende tutelare.
La prassi ha fatto riscontrare un limite applicativo al riconoscimento della esclusione della punibilità per la tenuità del fatto in favore del correo che abbia apportato un contributo minimo alla verificazione del reato nelle ipotesi in cui l’illecito si sia, comunque, realizzato in tutta la sua portata offensiva
La questione, infatti, è stata recentemente affrontata dai giudici di legittimità ( Corte Cassazione n. 21183 del 10 gennaio 2023), i quali hanno escluso la riconoscibilità della esclusione di punibilità del ricorrente in quanto, sebbene quest’ultimo si fosse meramente limitato ad imprestare il veicolo per commettere il trasporto illecito di materiale nell’ambito di una attività non autorizzata di rifiuti, il danno prodotto si era rivelato di notevole entità poiché il materiale trasportato superava la tonnellata.
Infatti, quando due o più persone concorrono nella commissione del reato, apportando con la loro condotta un contributo causale rilevante e volontario ( come, nel caso di specie, il prestare il veicolo affinché possa essere realizzato lo scopo penalmente illecito), tutti rispondono delle conseguenze derivanti dalla consumazione dell’illecito, senza che un contributo minimo , anche solo morale, di qualcuno sia idoneo ad escludere la responsabilità di questi per il reato che si è comunque estrinsecato in tutta la sua lesività, seppur a motivo del contributo più decisivo degli altri concorrenti.
Il diverso apporto nella commissione del fatto potrà semmai incidere sulla differente gradazione della pena.
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