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L’avvocato risponde

Non basta la ricevuta del bonifico

La revoca dell'ordine di bonifico: cosa rischia il creditore?

Bonifico

Bonifico (foto di repertorio)

Nei casi in cui un pagamento venga richiesto con bonifico è necessario conoscere a quali condizioni la prestazione possa ritenersi giuridicamente adempiuta.

La questione è stata recentemente sottoposta alla valutazione  della Corte di Cassazione, interessata di una controversia sorta tra un promissario acquirente ed un promittente venditore in quanto quest’ultimo avrebbe iscritto una ipoteca su  dei terreni promessi in vendita senza poi  addivenire al trasferimento della relativa proprietà nonostante la controparte assumesse di aver bonificato un ragguardevole importo a titolo di caparra.

La sentenza n 8046 pronunciata il 2 febbraio scorso è meritevole di interesse poiché, disattendendo le decisioni contrarie dei primi due gradi di giudizio, sul rilievo che nel caso di specie era stato prodotto in sede di istruttoria esclusivamente copia dell’ordine del bonifico disposto dal promissario acquirente evidenziava come invero tale documento non possa ritenersi sufficiente a provare la verificazione di un pagamento. Nè, in tali casi, ritiene la Corte, debba onerarsi il creditore a provare di non aver percepito alcunchè.

E ciò, in ragione del fatto che l’ordine di bonifico potrebbe essere revocato o stornato. Pertanto, solamente la prova che la somma sia entrata effettivamente nella disponibilità del creditore può dirsi idonea a liberare il debitore.

Nel caso di specie, tale dimostrazione non avvenne e, pertanto, i  giudici di legittimità accoglievano il motivo di ricorso del promittente venditore cassando sul punto la sentenza di appello che riconosceva la sua inadempienza.

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