AGGIORNAMENTI
Cerca
Attualità
05 Novembre 2025 - 11:53
Sentenza storica per i viaggiatori: ItaliaRimborso vince in Cassazione contro Neos
Una sentenza destinata a segnare un punto fermo nella tutela dei passeggeri aerei. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha rigettato il ricorso della compagnia Neos e confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello, riconoscendo la piena vittoria di ItaliaRimborso, società italiana specializzata nell’assistenza ai viaggiatori vittime di disservizi. La controversia riguardava il ritardo di oltre tre ore del volo Neos NO770 Montego Bay – Milano Malpensa del 21 luglio 2019, per il quale ItaliaRimborso aveva già ottenuto in sede di merito la condanna della compagnia al pagamento di 1.200 euro, come previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
La Suprema Corte ha chiarito un principio di diritto fondamentale: «Non occorre che il passeggero si presenti al check-in all’orario originariamente previsto, se la compagnia ha già comunicato il ritardo del volo. È sufficiente che il ritardo effettivo all’arrivo superi le tre ore per far sorgere il diritto alla compensazione pecuniaria». Il risarcimento, dunque, non ha lo scopo di compensare l’attesa in aeroporto, ma il danno da perdita di tempo e disagio dovuto al ritardo nell’arrivo. Pretendere la presenza fisica del viaggiatore dopo la comunicazione di posticipo, scrivono i giudici, sarebbe «contraddittorio e illogico, nonché contrario alla ratio del Regolamento europeo 261/2004».
La compagnia aerea sosteneva l’inapplicabilità del Regolamento ai passeggeri assenti al check-in, richiamando una presunta “circostanza eccezionale” legata alla presenza di un passeggero molesto su una tratta precedente della rotazione. Anche questa tesi è stata respinta: la Corte ha ribadito che i documenti interni del vettore, come il giornale di bordo, non hanno valore probatorio autonomo per dimostrare l’esistenza di cause eccezionali.

«Siamo soddisfatti dell’esito del giudizio – dichiarano da ItaliaRimborso – perché ribadisce un principio di civiltà giuridica e tutela effettiva dei diritti dei passeggeri. La Cassazione ha confermato che la compensazione deve essere riconosciuta ogni volta che un volo arriva con oltre tre ore di ritardo, anche se la compagnia informa anticipatamente i passeggeri dello slittamento dell’orario di partenza. Non si tratta di un dettaglio, ma di un punto cardine per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra vettori e consumatori. Dispiace solo che in presenza di leggi chiare, seppur rispettando il diritto alla difesa, si arrivi in Cassazione per una semplice richiesta di compensazione pecuniaria».*
La decisione della Cassazione, che conferma anche la condanna di Neos al pagamento delle spese legali e per responsabilità processuale aggravata, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, già espresso con le sentenze n. 6446/2024 e n. 7010/2024, che riaffermano la centralità della tutela del passeggero nell’applicazione del diritto europeo. La Corte ha precisato che la comunicazione preventiva del ritardo non esonera la compagnia aerea dal pagamento della compensazione e che il diritto del passeggero sorge ogniqualvolta il volo arrivi con oltre tre ore di ritardo, a prescindere dalla sua presenza fisica al banco d’imbarco.
La sentenza non si limita a chiudere una controversia, ma consolida un principio di equità e responsabilità nel rapporto tra compagnie e viaggiatori, riaffermando che la tutela dei diritti deve prevalere sulla burocrazia. Come sottolinea ItaliaRimborso, «È una vittoria non solo per i nostri assistiti, ma per tutti i viaggiatori europei che, grazie a questa sentenza, potranno far valere con maggiore forza i propri diritti nei confronti delle compagnie aeree».
La pronuncia assume rilievo anche sul piano sociale: in un momento in cui la mobilità internazionale è tornata a livelli pre-pandemici, la Cassazione ricorda che dietro ogni biglietto c’è un diritto, e che il rispetto dei tempi e della trasparenza contrattuale non è un favore al passeggero, ma un dovere del vettore. In un settore in cui i ritardi e i disservizi restano frequenti, la decisione rappresenta un segnale di giustizia e responsabilità per tutto il comparto.
Edicola digitale
LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.