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L'avvocato risponde

Rifiuto agli esami per lo stato di ebbrezza: quando non è un reato

La Corte di Cassazione conferma: se non ci sono lesioni, il rifiuto agli accertamenti non comporta responsabilità penale

Rifiuto

Buongiorno avvocato. Il mese scorso, a seguito di una fuoriuscita di strada con la mia auto, è intervenuta la Polizia Municipale, la quale mi scortò in ospedale per gli accertamenti circa il mio stato di ebbrezza, pur non avendo riportato alcun danno fisico dall’evento. Agli operatori sanitari opposi il mio rifiuto agli esami. Dal mio comportamento quali conseguenze potrebbero derivare?

Marco, Settimo Torinese

Egregio lettore, il rifiuto a sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, da parte degli organi di polizia stradale o dal personale sanitario su richiesta di questi ultimi, integra gli estremi di un illecito penale.

È da precisarsi che, ai sensi dell’art. 186 c. 5 del Codice della Strada, la possibilità di procedere a tali esami da parte dei sanitari, su richiesta delle Forze dell’Ordine, è subordinata a due condizioni che devono sussistere congiuntamente, ossia che il paziente sia stato coinvolto in un sinistro stradale e che, dallo stesso, siano derivate delle lesioni.

in macchina

Nel Suo caso, dunque, non risultando che Lei abbia riportato danni fisici a seguito dell’evento, la richiesta rivolta dagli agenti operanti al personale sanitario di procedere agli accertamenti è stata illegittima. Conseguentemente, il diniego da Lei opposto allo svolgimento degli stessi non potrà determinare alcuna Sua responsabilità.

A conferma di quanto appena affermato, si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione sezione penale che, proprio sulla base delle motivazioni giuridiche suesposte, con sentenza n. 30811 depositata in Cancelleria il 24 luglio di quest’anno ha decretato l’assoluzione dell’imputato ritenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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