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L'avvocato risponde
12 Ottobre 2024 - 16:34
Buongiorno, avvocato. Con alcuni amici è giunta l’idea di creare un’associazione senza finalità economiche allo scopo di aiutare i cani randagi. Come è possibile procedere?
Franca, Settimo Torinese
Gentile lettrice, al fine di costituire un’associazione non è necessaria alcuna formalità, tant’è che l'atto costitutivo e lo statuto potrebbero essere redatti attraverso una semplice scrittura privata e, ciononostante, l'associazione è comunque considerata un soggetto di diritto. L’associazione potrà dunque, in quanto tale, per esempio stipulare contratti o essere titolare di immobili.
Tuttavia, solo laddove l’atto di costituzione e lo statuto vengano redatti nella forma di un atto pubblico (per il quale dovrà rivolgersi a un notaio), l’associazione potrà ottenere il suo “riconoscimento”, acquisendo così personalità giuridica. In questo modo, l’associazione non solo avrà la capacità di stipulare contratti o di essere titolare di beni immobili, ma godrà, altresì, della cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta”, che consente che gli effetti giuridici derivanti dalla conclusione di contratti si producano direttamente sul patrimonio dell’associazione e non sui singoli associati.
È recente l’intervento del legislatore (decreto legislativo 117/2017), attraverso il quale si è inteso prevedere una disciplina organica del terzo settore. Tra le novità, per esempio, vi è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al quale le formazioni sociali ivi rientranti dovranno registrarsi a pena di sanzione. La riforma ha voluto disciplinare le associazioni senza scopo di lucro, precisando come sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che si prefiggono di svolgere attività di volontariato in via esclusiva e principale (come sarà la Sua), rientrino tra gli enti del terzo settore. Pertanto, trovano la loro disciplina, oltre che nel codice civile, anche nell’intervento legislativo in argomento.
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