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L'avvocato risponde
10 Febbraio 2024 - 10:45
Amministratore di condominio
Buongiorno, sono stato amministratore di un condominio i cui condomini, ora, mi stanno chiedendo di risarcirli poiché, qualche anno fa, non avrei proceduto ad azionare le vie giudiziali per il recupero del credito nei confronti di una società a responsabilità limitata morosa che, purtroppo, solo da qualche mese risulta non più attiva. Sussiste effettivamente una mia responsabilità?
Stefano, Venaria
Caro lettore, nel 2012 la Legge n 220, entrata in vigore solo nel giugno del successivo anno, ha novellato parte della disciplina che il nostro codice civile riserva al condominio.
In particolare, la previgente formulazione dell’articolo 1129 è stata integrata individuando alcuni nuovi obblighi a carico dell’amministratore, tra i quali quello di agire nei confronti dei condomini morosi entro un determinato periodo di tempo.
Pertanto, l’amministratore, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile e’ compreso, senza attendere l’autorizzazione assembleare, deve incaricare un legale per il recupero coattivo del credito , salvo il caso in cui , in sede assembleare, sia stato espressamente esonerato.
Pertanto, laddove tale Sua omissione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della succitata novella legislativa, sarà possibile ravvisare una violazione di tale obbligo e, dunque, una Sua conseguente responsabilità in merito che legittima il condominio a richiederLe la rifusione dei pregiudizi economici in ragione della sopravvenuta impossibilità ad ottenere il risarcimento dalla società debitrice.
E’ tuttavia da evidenziare una recente sentenza del 28 dicembre scorso ( n. 36277) che ha ravvisato la sussistenza del predetto onere anche in vigenza della vecchia disciplina traendolo da una lettura combinata degli articoli 1130 n 3 del codice civile e 63 delle disposizioni di attuazione allo stesso.
Invero, tale soluzione pare confliggere con un orientamento giurisprudenziale che esclude una responsabilità laddove la omissione nel recupero coattivo sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della novella legislativa in argomento.
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