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L'avvocato risponde

Scontri con la polizia. Sindacalista preoccupato: "Cosa rischio?"

Ultimamente, la giurisprudenza ha escluso la configurabilità del delitto di associazione a delinquere 

manifestazione sindacale, scontri polizia

Buongiorno, sono un esponente di una sigla sindacale e, in occasione di uno sciopero da quest’ultima proclamato, sono stato coinvolto, unitamente ad altri coordinatori sindacali,  in scontri e tafferugli con le forze dell’ordine. Quali possono essere le conseguenze del mio coinvolgimento in quanto accaduto?

G.C., Settimo Torinese

Gentile lettore, come saprà “scioperare”  è un diritto costituzionalmente garantito al singolo individuo ( articolo 39 della Carta Costituzionale), deve tuttavia essere esercitato in modo lecito poiché il suo esercizio non scrimina , comunque, quei comportamenti che, seppur posti in essere in tali occasioni, integrano gli estremi di illeciti penali o civili.

Pertanto , laddove Lei abbia, per esempio, posto in essere attività di picchettaggio palesatasi in una  attività di costrizione violenta o minacciosa ai danni di terzi, ben potrebbe esserLe ascritta una responsabilità per il reato di violenza privata e/o minaccia.

Allo stesso modo, laddove si sia fatto partecipe di attività di violenza o minaccia nei confronti degli agenti di polizia intervenuti al fine di costringerli a porre in essere atti contrari ai loro doveri, o anche solo al fine di  opporsi a quanto dagli stessi intimato,  Le verrà ascritto, a Suo carico, il reato di violenza oppure di resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimamente, la giurisprudenza ha escluso la configurabilità del delitto di associazione a delinquere  degli esponenti dei sindacati dopo che la Procura  aveva mosso la relativa contestazione a seguito della commissione di reati posti in essere dagli stessi in occasione dello svolgimento dell’attività sindacale. 

I presupposti di tale valutazione risiedono nell’assunto secondo il quale le condotte penalmente illecite agite in occasione delle attività sindacali ben possono costituire anche solo lo strumento per il raggiungimento delle lecite finalità sindacali; diversamente, il delitto in argomento richiede che sia penalmente illecito lo scopo stesso dell’associazione (Tribunale del riesame di Bologna , ordinanza 5 luglio 2022). Certamente, l’esclusione di   tale imputazione non potrà farsi a priori , dovendo ogni singolo caso essere analizzato.

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