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L'avvocato risponde
21 Gennaio 2024 - 00:09
Buongiorno, io e un mio parente, che da un po' di tempo si trova in condizioni di salute mentale precaria, siamo gli unici chiamati a succedere nel patrimonio di mio zio defunto. Al fine di scongiurare una dissennata gestione della quota di sua spettanza, gli ho suggerito di rinunciare all’eredità; cosa che lui ha fatto.
Potrebbero derivare delle responsabilità per quanto da me consigliato?
Marco, Volpiano
Gentile lettore, Il nostro ordinamento penale tutela l’incapace, e comunque anche solo colui che si trova in uno stato di disagio mentale tale da potersi ritenere suggestionabile, con la previsione della fattispecie delittuosa disciplinata all’articolo 643 c.p rubricato “circonvenzione di persone incapaci”.
Il reato è perseguibile d’ufficio, motivo per il quale chiunque venga a conoscenza di una condotta che ritenga che possa configurare un abuso dello stato di infermità finalizzata all’ottenimento di un profitto ai danni di colui che non è in grado di autodeterminarsi o ai danni di terzi, può sporgere denuncia alle Autorità.

Si deve, però, precisare che la fattispecie in argomento potrebbe da lei essere stata integrata non solo se, al momento della sottoscrizione della rinuncia all’eredità, il Suo parente non era in grado di comprendere pienamente le conseguenze di quanto stava per fare, ma altresì nel caso in cui Lei, consapevole delle condizioni mentali precarie del rinunciante, ha posto in essere una attività di induzione di quest’ultimo.
La Suprema Corte ha precisato che tale comportamento può consistere anche in un semplice stimolo nei confronti del soggetto passivo determinante quest’ultimo a compiere l’atto ( in questo senso, Corte di Cassazione 7 aprile 2023 n 14863).
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