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Il caso
12 Dicembre 2023 - 06:00
L'autovelox in un servizio su Rete4 di Zona Bianca
Siamo alle solite: il Comune di Settimo Torinese attacca nuovamente i giornali, questa volta sull'autovelox. Ormai la macchina della comunicazione della città ha un atteggiamento alla "Marchese del Grillo" verso i media: noi siamo noi e voi non siete un cazzo.
In questo caso parliamo dell'autovelox sulla SS11 che da fine agosto ha collezionato circa 13 mila sanzioni.
Ieri sera abbiamo ricevuto una lettera da parte del comandante dei Vigili, Renato Pontoriero. Anche lui, tra le righe, in mezzo alle opportune precisazioni, si lascia andare all'ennesimo attacco contro i giornali.
"In riferimento alla postazione di rilevamento velocità sulla SS11, - scrive il capo della polizia locale - si registrano ripetute dichiarazioni, anche a mezzo stampa, sulla presunta invalidità delle sanzioni per mancata omologazione della strumentazione. A beneficio della corretta informazione occorre smentire questa notizia: il sistema è a norma di legge e le sanzioni sono pertanto da considerarsi valide, fatta salva naturalmente la possibilità di ricorso, che vale per qualunque atto amministrativo. Partiamo col dire che su ciascuna sanzione è riportato il riferimento al decreto 1550 del 17 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che approva la strumentazione tecnica di accertamento e sanzione. Nel dibattito pubblico, anche in seguito a elementi non corretti riportati a mezzo stampa, il frainteso riguarda la mancanza, nella comunicazione sulla sanzione, del termine “omologazione”".
Si arriva poi ad un nodo fondamentale...
"Va chiaramente e ulteriormente precisato - continua Pontoriero - che l'omologazione non è necessaria ai fini della sanzione perché l'approvazione è giudicata sufficiente e ciò si evince sia dal Codice della Strada (artt. 45, 201), sia dal relativo Regolamento di attuazione (art 192), sia dalla giurisprudenza. Queste fonti sono concordi nel dichiarare equivalenti, sotto il profilo giuridico, l'approvazione e l'omologazione. In altre parole, uno strumento “approvato” e uno strumento “omologato” sono parimenti validi ai fini dell'accertamento e della sanzione".
Il Comandante dei Vigili di Settimo Renato Pontoriero
E qui il comandante arriva a citare un articolo del codice della strada...
"Quindi - conclude - non è possibile opporsi a una sanzione per eccesso di velocità adducendo la mancata omologazione di un autovelox sottoposto ad approvazione, perché basta quest’ultima. Citiamo soltanto, per evitare eccessivi tecnicismi, l'articolo 45 del CdS, da cui si evince l'equivalenza dei termini “approvazione” e “omologazione”: ART 45 CDS: “Nel regolamento sono precisati i dispositivi atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero”. È chiaro che, se i due procedimenti non fossero analoghi, il legislatore avrebbe scritto “...sono soggetti all'approvazione E all'omologazione da parte del Ministero”. Preciso infine che le procedure tipo per l’omologazione e l'approvazione di autovelox si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa identica per i due casi. Nella speranza di aver chiarito definitivamente il dubbio e di fugare elementi di disinformazione, porgo cordiali saluti".
A questo punto, a beneficio della corretta informazione, noi citiamo un altro articolo, il 201 del codice della strada. Al punto 1-ter si legge: "Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico". Qui dunque "omologazione" e "approvazione" non sono equiparati.
E non lo diciamo solo noi, lo dice il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Attualmente i tecnici del Mit, d’intesa con quelli del ministero dell’Interno, stanno predisponendo gli adeguamenti conseguenti alle richieste dei comuni italiani, relative al principio dell’equivalenza tra l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità, anche attraverso un intervento modificativo dello stesso codice della strada”.
Lo ricorda anche Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, associazione polizie locali in audizione alla Camera dei Deputati: “L'articolo 201 comma ter del Codice della strada oggi parla di apparecchiature e dispositivi “omologati ovvero approvati”. In futuro sarà specificato che l'approvazione equivale all'omologazione”.
Dunque anche il vice presidente dell'associazione polizie locali specifica come approvazione e omologazione non siano la stessa cosa.
Quindi prima di sparare a zero contro i giornali sarebbe meglio leggersi il Codice della Strada per bene, da cima a fondo, non solo nelle parti che danno ragione al Comune di Settimo.
A seguito dell’articolo apparso sulla Vs testata ed in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Comandante la Polizia Locale di Settimo T.se, desideriamo precisare e controbattere a quanto dichiarato e non confacente alle normative del CDS.
Come ben noto, Globoconsumatori Onlus, è fermo assertore del rispetto delle Norme contemplate nel CDS ma, così come tali Norme debbono essere osservate dagli utenti la strada, altrettanto ed “in Primis” devono essere osservate dalle P.A., senza utilizzare determinati “strumenti” sanzionatori unicamente per far cassa onde ripianare i Bilanci notoriamente in “rosso” con la scusante della Sicurezza Stradale , rammentando tra l’altro che, secondo le statistiche ISTAT, gli incidenti causati dal superamento dei limiti di velocità sono al quarto posto nell’indice di incidentalità medesimo, dopo a: distrazione da uso di cellulari, guida in stato di ebbrezza da alcolemia, guida sotto effetto di stupefacenti, tutti motivi NON rilevabili tramite autovelox.
Riteniamo quindi doveroso fare un po’ di chiarezza sugli “strumenti utilizzati”, non sempre in regola o addirittura senza omologazione ma comunque regolarmente usati per sanzionare indiscriminatamente e senza titolo per poterlo fare.
Ogni singola apparecchiatura deve essere approvata dopo aver ottenuto l’omologazione come previsto dall’art. 142, comma 6, del C.d.S.
L’Art. 142, comma 6, prevede che: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
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