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Non riesci a riscuotere l'affitto? Scopri come evitare di pagare le tasse sui canoni non percepiti

Ecco cosa rare per non dichiarare i redditi degli affitti non riscossi

Non riesci a riscuotere l'affitto? Scopri come evitare di pagare le tasse sui canoni non percepiti

Buongiorno avvocato,

Da qualche tempo, il conduttore dell’alloggio di mia proprietà, con il quale stipulai qualche anno fa un contratto di locazione ad uso abitativo, non sta pagando le rate mensili del canone. Sulle stesse, pur non essendo state da me percepite, sono tenuto a pagare le imposte?

Giuliana, Mappano

Egregio lettore,

l’articolo 26 del decreto legge 34/2019 stabilisce che, relativamente agli immobili ceduti in locazione ad uso abitativo, le rate di canone non corrisposte dal conduttore non concorrono a formare reddito per il proprietario. Tuttavia, a tal fine, è necessario che lo sfratto per morosità sia stato convalidato dal giudice con ordinanza. Quest’ultima, infatti, ai fini che qui interessano, avrà effetti retroattivi cosicché, laddove emessa prima del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi inerenti al periodo di imposta cui si riferiscono le morosità dell’inquilino, il locatore non è tenuto a dichiarare tali redditi non riscossi.

Invece, nel caso in cui il provvedimento di sfratto dovesse intervenire dopo la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, ma comunque entro l’annualità di riferimento, e il proprietario paghi le imposte sulle rate di canone non percepite, quest’ultimo vanterà un diritto di credito d'imposta. In questi termini è stata chiarita la questione, altresì, da una recente sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio (n. 3306/24).

Diversa disciplina, invece, è prevista per i redditi derivanti da contratto di locazione di immobile adibito ad utilizzo commerciale. In questi casi, come si ricava dalla lettura del provvedimento n. 746 pronunciato quest’anno dalla Corte di Cassazione, le rate di canone non percepite rappresentano comunque reddito tassabile finché non vi sia la registrazione della risoluzione del contratto consensuale o a seguito di pronuncia di sfratto per morosità da parte del Tribunale.

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