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L'avvocato risponde

Bocciata? No, i giudici la riammettono

Non ammissione scolastica come misura educativa, non afflittiva

Studentessa

Studentessa (foto di repertorio)

Sta facendo discutere la decisione n. 13042 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio assunta a seguito di ricorso presentato dai genitori di una minore che, in considerazione delle riportate insufficienze nel corso dell’anno scolastico, non veniva ammessa alla seconda media.

I giudici amministrativi, infatti, sulla scia di un filone giurisprudenziale secondo il quale la promozione alla scuola dell’obbligo deve costituire la “regola”, il 3 agosto scorso decidevano  di annullare il provvedimento di non ammissione dell’alunna.

La norma di cui all’art. 6 del decreto legislativo 62 del 2017, nonché la circolare del Ministero 186 del 2017 hanno , infatti, consentito ai giudici amministrativi di affermare più volte il principio secondo cui il giudizio di non ammissione di un alunno della scuola dell’obbligo deve estrinsecarsi in uno scrutinio prognostico in ordine alla assenza di possibilità concrete del minore di recuperare le carenze riscontrate. A tal fine dovranno, dunque, essere presi in considerazione il grado delle insufficienze riportate ed il numero di materie interessate dal deficit, nonché i progressi fatti dall’alunno nel corso dell’anno , la attivazione o meno di percorsi specifici offerti  da parte della scuola all’alunno e la possibilità o meno che il deficit possa essere recuperato durante l’anno successivo.

Come ricorda la sentenza in commento, solo l’esito negativo di tale esame complessivo potrà giustificare la bocciatura dell’alunno, che dovrà pertanto essere adeguatamente motivata e, comunque, non dovrà intendersi quale provvedimento afflittivo ma come decisione avente scopo educativo.

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