La legittima difesa non può essere invocata quando l’aggressione è finita. È questo il principio netto ribadito dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino nelle motivazioni della sentenza con cui Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori. Un chiarimento destinato a pesare non solo sul singolo caso, ma sull’intero dibattito giuridico e politico che negli ultimi anni ha accompagnato il tema della difesa armata.
Secondo i giudici, al momento degli spari l’azione criminosa era “totalmente conclusa”. I rapinatori avevano già lasciato la gioielleria e stavano salendo in auto per allontanarsi. In quel frangente, scrive la Corte, né Roggero né i suoi familiari erano esposti a un pericolo concreto e attuale di offesa. Ed è proprio l’attualità del pericolo l’elemento imprescindibile perché possa configurarsi la legittima difesa.
Il caso risale al 28 aprile 2021, quando il commerciante, dopo una rapina nel suo negozio, inseguì i malviventi all’esterno e aprì il fuoco, uccidendone due. In primo grado era stato condannato a 17 anni di carcere; in appello la pena è stata ridotta, ma la responsabilità penale è stata confermata in modo pieno.
Nelle motivazioni, la Corte affronta uno dei punti più controversi: l’impatto della riforma del 2019 sulla disciplina della legittima difesa. I giudici chiariscono che quella modifica normativa non ha stravolto la struttura dell’istituto, come spesso sostenuto nel dibattito pubblico. È vero che la legge ha introdotto una formulazione che parla di legittima difesa “sempre applicabile” per chi agisce per respingere un’intrusione, ma questa disposizione va letta insieme al comma introdotto nel 2006, che resta pienamente vigente.

Quel comma, spiegano i magistrati, presuppone necessariamente che l’attacco sia in corso o che vi sia un pericolo immediato di aggressione, e che l’uso della forza – anche armata – sia necessario per difendersi. La difesa, sottolinea la Corte, non può essere né anticipata né posticipata: deve collocarsi nel preciso momento in cui il pericolo esiste davvero.
È per questo motivo che, secondo i giudici, non è configurabile neppure l’eccesso colposo di legittima difesa. Non si è infatti in presenza di una reazione sproporzionata a un pericolo reale, ma di un’azione compiuta quando quel pericolo non c’era più. La cornice giuridica, dunque, non consente attenuazioni sotto questo profilo.
Sul fronte della pena, la Corte spiega anche perché le attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima estensione. A pesare è stata la “mancata resipiscenza” dell’imputato, elemento che ha inciso sulla valutazione complessiva della personalità e della condotta successiva ai fatti. La riduzione della condanna rispetto al primo grado non deriva quindi da una rivalutazione della responsabilità, ma dall’applicazione del meccanismo della continuazione fra reati, ritenuto più proporzionato alla gravità complessiva del fatto.
Le motivazioni depositate dalla Corte d’Assise d’Appello segnano un passaggio rilevante, perché fissano confini chiari in un terreno spesso scivoloso, dove cronaca, emotività e slogan politici tendono a sovrapporsi al diritto. Il messaggio che emerge è inequivocabile: la difesa armata è ammessa solo quando serve davvero a difendersi, non quando l’offesa è già cessata.
Un principio destinato a continuare a far discutere, ma che, per i giudici torinesi, rappresenta il punto fermo da cui non è possibile derogare, nemmeno alla luce delle riforme più recenti.