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Riceviamo e pubblichiamo
31 Luglio 2025 - 15:50
Dopo la pubblicazione, il 28 luglio 2025, di un articolo che approfondisce il caso dell’interdittiva antimafia emessa nei confronti della Tuccio Costruzioni s.r.l. – e in particolare le implicazioni della vicenda sull’appalto pubblico della scuola Rodari di Nichelino – abbiamo ricevuto in redazione una lettera di replica firmata dall’ex amministratore Rosario Tuccio e dal suo legale, l’avvocato Riccardo Vecchione.
Nella missiva, l’impresario contesta con fermezza il contenuto dell’articolo, in particolare l’accostamento del suo nome alle dinamiche della criminalità organizzata, e rivendica il proprio diritto alla tutela della dignità personale e professionale.
La lettera – indirizzata anche al sindaco di Nichelino – esprime forte dissenso rispetto alla gestione del subappalto da parte del Comune e richiama la sospensiva del TAR Lombardia, sottolineando che nei confronti di Rosario Tuccio non è mai stata esercitata alcuna azione penale.
Riceviamo e pubblichiamo integralmente la replica, nel rispetto del diritto di controinformazione e della libertà di parola.
Liborio La Mattina
Riceviamo e pubblichiamo,
Nell’interesse ed a tutela dell’onorabilità della persona del Sig. Rosario Tuccio, che ad ogni effetto sottoscrive la presente, debbo necessariamente intervenire dopo aver letto con stupore l’articolo a firma della Sig.ra Elisabetta Zanna che evidentemente ha ripreso la narrazione resa dal Sindaco di Nichelino ai Sig.ri Bucci e Legato, oggetto dell’articolo pubblicato su La Stampa il giorno 27 c.m., rispetto al quale ho già fermamente replicato.
La vicenda alla quale avete inteso dare tardivo risalto ha duramente colpito il mio assistito e la società che ancora porta il suo cognome, ma che non amministra più dal 9 maggio scorso, in virtù dei provvedimenti di self cleaning assunti al fine di scongiurare la scomparsa della società dal mercato e la vita dei dipendenti che occupa e delle loro famiglie.
I fatti erano già noti e non vedo per quale motivo abbiate ritenuto di ritornare ora sulla vicenda della quale si sta occupando il TAR della Lombardia, che ha già sospeso il provvedimento impugnato intendendo innanzitutto tutelare la “continuità aziendale e alla conseguente salvezza, nell’imminente, dei rapporti di lavoro in essere con i 44 dipendenti”.
Ed è proprio questo il punto, perché dei dipendenti e delle loro famiglie sembra preoccuparsi più il TAR della Lombardia che il Sindaco di Nichelino ove molti di loro risiedono e vivono.
Occorre che sappiate che la revoca dell’autorizzazione al subappalto imposta alla Beltrami è avvenuta per una scelta molto impropria e frettolosa del Comune di Nichelino in assoluto spregio a quanto previsto dall’art. 94, terzo comma del D. Lgs. 159/2011 che così recita:
“I soggetti di cui all’articolo 89, commi 1 e 2, non possono dare luogo ai recessi dai contratti in corso nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione e, comunque, con riferimento ai beni e ai servizi ritenuti essenziali per le esigenze dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.”
La norma impone alla committente o alla subcommittente di non revocare il contratto con il soggetto colpito dall’interdittiva proprio al fine di non pregiudicare la conclusione dei lavori e per evitare inutili perdite di tempo per reperire un nuovo subappaltatore.
Si tratta di un obbligo e non di una mera facoltà.
La violazione della norma è palese visto che i lavori erano ormai giunti al 90%.
Non solo, ma dopo la sospensione cautelare, l’Impresa che assisto ha richiesto, invano, di poter riprendere i lavori al fine di non ritardare l’ultimazione dell’opera.
Di ciò il Comune dovrà rendere conto e dovrà risarcire il danno per aver violato una norma di legge chiarissima e la stessa ordinanza cautelare del TAR della Lombardia, poiché la “salvezza dei rapporti di lavoro” si ottiene solo con la possibilità di poter riprendere i lavori.
Su queste gravissime violazioni la risposta della mia assistita sarà fermissima e di ciò si occuperà il Tribunale di Torino.
Per quanto riguarda, invece, il Vostro articolo del 28 c.m. trovo gravissimo avere accostato il nome del Sig. Rosario Tuccio ad un titolo “le mani della 'ndrangheta sui cantieri pubblici” e ad una foto che esprimono in maniera più che eloquente una condanna irrogata dal giornale al Sig. Rosario Tuccio, nonostante nei suoi confronti non sia mai stata esercitata l’azione penale in alcuno dei procedimenti penali citati, per cui ogni tentativo di trasformare il Sig. Tuccio in quel che non è verrà perseguito con la stessa fermezza con la quale, fino a quando ha potuto, ha difeso i posti di lavoro dei dipendenti della Tuccio Costruzioni s.r.l.
Sulla presunta vicinanza al Salvatore Arone, come risulta dagli atti e dai documenti depositati innanzi al TAR della Lombardia, mai smentiti dall’Avvocatura, il Tuccio è stato avvicinato a quest’ultimo per una telefonata del 2012avente ad oggetto rapporti di lavoro ed è stato sentito in qualità di testimone nel processo celebrato innanzi al Tribunale di Asti conclusosi con la condanna dell’Arone.
Nulla di più, ma nonostante ciò le congetture del Prefetto, del Sindaco di Nichelino ed ora del Vostro giornale non fanno altro che aumentare il danno all’onorabilità ed alla dignità della persona che ha diritto di continuare a lottare contro provvedimenti ritenuti ingiusti senza doversi anche difendere dallo stigma di mafioso che ormai lo segue in ogni momento della vita.
Chi scrive si è esposto anche personalmente a difesa del Sig. Tuccio, della società che ora non amministra più e dei 44 dipendenti che con fatica ancora impiega.
Con lo stesso impegno difenderò l’onorabilità e la dignità del mio assistito anche dagli attacchi scomposti provenienti dagli organi di stampa.
Auspico che alla presente replica venga dato risalto sul Vostro giornale, poiché, in difetto, il danno sarebbe ancora più grave.
Distinti saluti.
Rosario Tuccio
Avv. Riccardo Vecchione
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