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Denuncia 985 mc d'acqua mai consumati, il consorzio gestore gliela toglie: incredibile in collina!

Chi vive in una casa senza acqua potabile, in pieno 2025, non è semplicemente un “utente moroso”: è un cittadino privato di un diritto essenziale

Denuncia 985 mc d'acqua mai consumati, il consorzio gestore gliela toglie: incredibile in collina!

Denuncia 985 mc d'acqua mai consumati, il consorzio gestore gliela toglie: incredibile in collina!

Una casa senz'acqua. Un contatore che dice una cosa, le bollette che ne raccontano un’altra. Un cittadino esasperato, ma tutt’altro che arrendevole, che prende carta e penna e si rivolge direttamente ai sindaci allegando tabelle, citazioni normative e atti ufficiali. Altro che sfogo personale. Questa è una denuncia destinata a far discutere.

Piercarlo De Luca, residente a Brozolo, ha inviato una lettera aperta ai sindaci dei Comuni soci del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (CCAM) – area Provincia di Torino. I destinatari? Mauro Giuseppe Castelli (Verrua Savoia, presidente del Consiglio di sorveglianza del CCAM), Sergio Bongiovanni (Brozolo), Giulio Bosso (Brusasco), Andrea Gavazza (Cavagnolo), Mara Baccolla (Lauriano), Maria Elisa Ghion (Monteu da Po), Giuseppe Grande (Moriondo Torinese). E per conoscenza Stefano Lo Russo, sindaco della Città Metropolitana di Torino. Una lettera indirizzata non solo a chi amministra, ma a chi – in quanto socio della società – dovrebbe vigilare sul suo operato.

Il cuore della questione è uno scarto anomalo tra i dati rilevati dal contatore dell’acqua e quelli fatturati. Secondo i calcoli ufficiali, elaborati e documentati da De Luca, tra il 2022 e il 2025 il contatore ha segnato 1.276 metri cubi, ma CCAM ha fatturato 2.261 metri cubi. Una differenza di 985 metri cubi, senza spiegazioni, senza correzioni, senza nemmeno un tentativo di chiarimento tecnico. “È uno scarto importante, che appare come una prima manifesta incongruenza”, scrive. Ed è solo l’inizio.

Nel marzo 2025 parte il primo reclamo ufficiale. Viene chiesta una verifica storica delle fatture e, in attesa di risposta, la sospensione temporanea delle scadenze. Ma mentre il cittadino attende, arriva un diniego alla richiesta di rateizzazione per una bolletta da 434,80 euro. Motivo? Una rata precedente pagata con quattro giorni di ritardo. “La rateizzazione è un diritto, non una concessione feudale”, sottolinea, citando anche ARERA, che impone ai gestori di proporla sempre a chi è in difficoltà.

La risposta del gestore al primo reclamo arriva puntuale nei tempi, ma completamente vuota nel contenuto. Una lettera burocratica, che ignora completamente il tema dello scarto tra lettura e consumo. Secondo De Luca, una “non risposta”, priva dei contenuti minimi richiesti da ARERA. Parte così un secondo reclamo, ancora più preciso, che richiama esattamente gli obblighi di legge: risposta motivata, linguaggio comprensibile, spiegazione delle azioni correttive. Niente da fare. Il CCAM prosegue come se nulla fosse.

E così, il 6 maggio 2025, senza alcuna comunicazione preventiva valida, il servizio viene interrotto. Gli operatori lasciano sul cancello dell’abitazione una busta con due lettere: una dell’ufficio crediti, l’altra del servizio tecnico. L’acqua è chiusa. Letteralmente. Un provvedimento che viola le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato: mancata comunicazione preventiva, assenza di limitazione progressiva, nessun rispetto della soglia minima annua prima del distacco. Perfino l’avviso è sospetto: datato un mese prima. Una beffa.

De Luca non si arrende. Presenta un nuovo reclamo e si rivolge al suo sindaco, Sergio Bongiovanni, chiedendo un’ordinanza urgente per il ripristino della fornitura, in quanto interruzione del servizio idrico configura un pericolo per la salute pubblica. Ma dal Comune, dopo giorni di silenzio, arriva solo una mail del segretario comunale, che cita tre sentenze dei TAR per dire che “il Comune è estraneo al rapporto contrattuale”. Tradotto: non possiamo farci nulla.

Ma è davvero così? Secondo De Luca no. Il sindaco ha un potere “extra ordinem”, previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (art. 50 e 54), che gli consente – anzi, lo obbliga – a intervenire con un’ordinanza se ritiene che l’interruzione del servizio idrico possa costituire un pericolo per la salute della comunità. E in questo caso, il pericolo c’è. Perché chi vive in una casa senza acqua potabile, in pieno 2025, non è semplicemente un “utente moroso”. È un cittadino privato di un diritto essenziale.

Ma c’è di più. Il sindaco, in questo caso, non è solo il rappresentante della comunità. È anche socio della società che gestisce il servizio. Un doppio ruolo che – per usare le parole di De Luca – potrebbe configurare un “potenziale conflitto di interessi”, soprattutto se l’interesse pubblico viene subordinato agli equilibri societari.

Il finale è una coltellata politica: “Nel garbuglio giuridico e nell’indecisione delle persone, il CCAM ci sguazza”. E mentre il gestore si trincera dietro il modulo per la conciliazione ARERA – una procedura che, per il servizio idrico, non è nemmeno obbligatoria – la realtà resta quella: rubinetti chiusi, contatore fermo, silenzio assordante. Ma...

E' corretto che il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato addebiti  agli utenti in anticipo consumi non ancora effettuati?

E' quanto si è chiesto, in una vicenda analoga, un altro cittadino di uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto che si è rivolto all'avvocato Patrizia Bugnano per avviare un'azione legale avanti il Giudice di pace di Ivrea.

L'avvocato Patrizia Bugnano

In un articolo pubblicato lo scorso mese di gennaio sul nostro giornale, l'avvocato Bugnano ci spiegava cos'è successo: "L'Acquedotto effettua una fatturazione trimestrale leggendo  il contatore solo due volte all'anno, pur trattandosi di misuratore accessibile sulla strada.  Accade che le uniche due letture effettuate dall' Acquedotto non avvengano mai il giorno di chiusura del periodo di fatturazione ma sempre in date antecedenti e, quindi  il consumo fatturato è in parte un “consumo stimato” e non un “consumo effettivo” e, così facendo, all'utente viene sempre addebitato e fatto pagare un consumo di acqua ancora non effettuato.

Le altre due fatture annuali sono emesse esclusivamente su un “consumo stimato”, quindi anche in questo caso l' Acquedotto emette fatture addebitando costi di consumo che in parte l'utente non ha effettuato".

Ma come dovrebbe operare secondo l'avvocato l'Acquedotto per non addebitare all'utente in anticipo consumi che ancora non ha effettuato?

"Innanzitutto - rispondeva Bugnano - nel caso dell'utente che sto assistendo che ha un consumo di circa 300 mc/anno l'Acquedotto, in forza dell'art. 35 e l'art. 38 della Delibera  ARERA n. 655/2015 nonchè dell'art. 26 della Carta del Servizio Idrico Integrato, è tenuto all'emissione di 3 bollette all'anno con cadenza quadrimestrale e non di 4 bollette con cadenza trimestrale e, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato dall' Autorità e dalla Carta, i consumi dell'utente, nelle condizioni date – contatore accessibile alla strada - devono essere rilevati, nè autoletti nè tantomeno stimati. Letture rilevate che, stante l'accessibilità del contatore, devono essere cadenzate con l'emissione delle fatture, essendo il numero minimo di letture  (due) giustificato solo qualora il contatore non sia accessibile al gestore. Da porre poi particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 38 della delibera Arera  e dalla Carta là dove prevedono che le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati".

Più in generale, come dovrebbe funzionare il pagamento del consumo di acqua?

"Incominciamo col dire - spiegò Bugnano - che il canone relativo al servizio idrico integrato non è una tassa ma è una tariffa e, quindi, va addebitato solo in presenza dell’effettiva erogazione del servizio e commisurato al reale consumo effettuato dall’utente,  pertanto, non può ammettersi alcun calcolo presuntivo, altrimenti mancherebbe la base giustificativa del prelievo e l’ente erogatore del servizio godrebbe di un indebito arricchimento.

I canoni di depurazione e fognatura e il canone per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato.

Ora, prendendo spunto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dal  Carta del Servizio Idrico Integrato e dalle Delibera Arera 218/2016e 655/2015, abbiamo che la fatturazione e l’emissione della fattura deve avvenire sulla base dei consumi ed il Gestore, nell'ordine, deve dare priorità ai dati di lettura del misuratore effettuata dai suoi incaricati, in assenza di dati di lettura il consumo può ricavarsi dall' autolettura e, solo in ultima analisi, può essere utilizzato il dato del consumo stimato.

Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la regolazione prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire per leggere il contatore all'anno.

Ne ricaviamo che il numero minimo di tentativi di lettura da parte dell' Acquedotto è previsto solo in caso di contatore non accessibile, essendo viceversa la regola l'obbligo di lettura tout court per tutte le emissioni di fatture,

Per concludere, l'interpretazione coordinata delle disposizioni sopra richiamate conforme al potere regolamentare di Arera escluderebbe la correttezza dell'operato dell' Acquedotto ed è per questo che il mio assistito ha voluto rivolgersi all' Autorità giudiziaria".

 

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