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Trattenuto per giorni nel Cpr senza convalida: la Corte annulla tutto

Giudicato illegittimo il fermo di un 34enne siriano: “Violato l’articolo 13 della Costituzione”

Trattenuto per giorni nel Cpr senza convalida

Trattenuto per giorni nel Cpr senza convalida: la Corte annulla tutto (foto di repertorio)

Trattenuto per cinque giorni nel Centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi, senza la convalida di un giudice. Una detenzione illegittima, ha stabilito la Corte d’appello di Torino, che ha annullato il provvedimento con cui la questura aveva disposto il trattenimento di un siriano di 34 anni. L’uomo, rifugiato in Italia e residente a Catania, era stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Malpensa mentre si stava imbarcando per l’Arabia Saudita, dove avrebbe dovuto sposarsi.

Secondo quanto emerso, il trattenimento deciso il 2 aprile e trasmesso alla Corte d’appello il 5 aprile, ha superato il limite massimo di 96 ore stabilito dalla Costituzione all’articolo 13, che prevede che nessuno possa essere privato della libertà personale oltre le 48 ore senza convalida del giudice, prorogabili al massimo a quattro giorni se in attesa del pronunciamento.

Non solo. Secondo gli avvocati Andrea Giovetti e Monica Grosso, il fermo stesso è irregolare, perché l’uomo gode ancora dello status di rifugiato politico, seppure revocato in via amministrativa nel maggio 2023 e attualmente pendente in ricorso. Finché l’iter non è concluso – hanno sottolineato i legali – il nostro assistito è a tutti gli effetti un rifugiato, quindi non può essere rinchiuso in un Cpr.

L’errore procedurale non si limita al trattenimento. Anche la richiesta di convalida era stata inviata inizialmente al giudice di pace, quando la competenza era della Corte d’appello. Solo in un secondo momento, il 5 aprile, è stata trasmessa all’autorità corretta, ma ormai fuori tempo massimo.

Nelle motivazioni, i magistrati torinesi sottolineano che “il successivo decreto di trattenimento emesso dalla questura, trasmesso oltre le 48 ore dalla privazione della libertà personale, è illegittimo e tardivo e non può essere convalidato”. Di conseguenza, l’uomo è stato liberato.

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