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Responsabilità del proprietario in caso di incidente mortale: chi paga davvero?

Una tragedia domestica accende i riflettori sulla normativa: l'inquilino risponde penalmente per aver affidato i lavori a una persona non qualificata

Responsabilità del proprietario in caso di incidente mortale: chi paga davvero?

Buongiorno, avvocato. L’inquilino che conduce in locazione un appartamento di mia proprietà ha incaricato una persona di sua fiducia, ma non del mestiere, per sistemare un interruttore della luce che assumeva non funzionasse. Purtroppo, durante il lavoro di riparazione, la persona incaricata ha preso la scossa ed è deceduta di lì a poco. In quanto proprietario dell’immobile, ho una responsabilità per l’accaduto?

Gianni, Milano

Egregio lettore, la normativa di riferimento (articolo 90 del Decreto legislativo n. 81 del 2008) individua una responsabilità penale, sotto il profilo della colpa, in capo a colui che incarica un soggetto per lo svolgimento dei lavori senza prima accertarsi dell’idoneità tecnico-professionale di quest’ultimo, richiedendogli anche solo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, nonché il documento unico di regolarità contributiva. Diversamente, per i cantieri commissionati che superano i 200 uomini-giorno, la normativa prevede accertamenti in merito più stringenti.

scossa

Il committente, tuttavia, come è stato anche precisato dalla giurisprudenza sul punto, non necessariamente deve identificarsi nel proprietario, in quanto l’incarico allo svolgimento di un’opera o di un servizio potrebbe essere conferito da un terzo che si avvantaggia dell’opera commissionata, come nel Suo caso.

Il conduttore dell’appartamento, così, sarà chiamato a rispondere penalmente della morte dell’incaricato per non aver ottemperato a quanto prescritto dalla normativa, atteso che, stando a quanto da Lei riferito, si sarebbe avvalso di una semplice persona di fiducia e non di un tecnico qualificato. Sulla questione, tra l’altro, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione penale del 19 dicembre scorso, recante il numero 46718, la quale ha precisato, nei termini di cui sopra, i doveri del committente e le relative responsabilità.

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