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L'avvocato risponde

Sostituzione del citofono condominiale: manutenzione o innovazione?

La sostituzione di un vecchio citofono con un videocitofono di ultima generazione è un'opera di manutenzione straordinaria. Quale maggioranza serve per approvare la delibera?

Sostituzione del citofono condominiale: manutenzione o innovazione?

Buongiorno, avvocato.
Nel mio condominio si sta decidendo di sostituire l’attuale impianto citofonico, ormai vetusto, con l’installazione di un videocitofono di ultima generazione. Qual è la maggioranza richiesta affinché la relativa delibera venga approvata?

Marco, Settimo Torinese

Egregio lettore,
il codice civile disciplina, all’articolo 1136, le condizioni per poter ritenere valide le decisioni assunte in sede di assemblea condominiale, distinguendo le deliberazioni concernenti i lavori di straordinaria manutenzione da quelle riguardanti le cosiddette “innovazioni”. In tale ultimo caso, infatti, la norma prevede che le decisioni debbano essere approvate con una maggioranza di voti qualificata che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, oltre che, almeno, i due terzi dei millesimi complessivi dell’edificio.

citofono

La definizione di “innovazioni” fornita dall’articolo 1120 del codice civile, che le identifica in qualsiasi miglioramento del bene comune (anche quello idoneo a renderne più comodo l’utilizzo), dovrà essere integrata dal contributo giurisprudenziale sul punto. I giudici interessati dell’argomento, infatti, nel tempo hanno colto l’occasione di precisare come tale tipologia di interventi si estrinsechi in una vera e propria trasformazione del bene o, comunque, in un’introduzione di qualcosa di completamente estraneo a ciò che in precedenza ha caratterizzato il bene.

Nel Suo caso, invece, la sostituzione dell’impianto citofonico, seppur con un altro di nuova generazione, rappresenta una mera scelta dettata dall’opportunità di adeguamento all’evoluzione tecnologica. La giurisprudenza ha escluso tali situazioni dal novero degli interventi disciplinati dall’articolo 1120 succitato. In questo senso, tra tutte, si consideri la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 755 del 2020, alla quale si è richiamato lo stesso Tribunale di Torino con la recente sentenza n. 3247 del 2024.

L’intervento che si intende eseguire nel Suo condominio sarà, pertanto, da intendersi quale opera di manutenzione straordinaria, per la quale si applicherà la disciplina codicistica che riserva, per la validità delle relative delibere, la maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea che rappresenti anche solo la metà del valore dell’edificio.

Cordiali saluti.

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