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11 Gennaio 2025 - 09:51
Avviata un'azione legale presso il tribunale di Ivrea per ottenere letture effettive dei contatori da parte del Consorzio Acquedotto del Monferrato
E' corretto che il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato addebiti agli utenti in anticipo consumi non ancora effettuati?
E' quanto si è chiesto un cittadino di uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto che si è rivolto all'avvocato Patrizia Bugnano di Brozolo per avviare un'azione legale avanti il Giudice di pace di Ivrea.
Ma procediamo con ordine. Forse non tutti sanno che cos'è il Consorzio di Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.
L'Acquedotto del Monferrato è un'importante infrastruttura idrica che fornisce acqua potabile a numerosi comuni nelle province di Asti, Alessandria e Torino, coprendo un territorio di circa 1.200 chilometri quadrati.
Gestito dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (CCAM), l'acquedotto serve 99 comuni consorziati, tra cui alcuni della collina di Chivasso, come ad esempio Cavagnolo e Brusasco, garantendo il servizio idrico integrato, che comprende acquedotto, fognatura e depurazione.
L'acqua viene estratta principalmente dal campo pozzi di Cascina Giarrea, situato nel comune di Saluggia, e distribuita attraverso una rete di circa 3.500 km, di cui 1.300 km dedicati alla fognatura.
Bene, la questione oggi però è delicata.
L'avvocato Patrizia Bugnano
Avvocato Bugnano, ci spiega che cosa è successo?
Nel caso che mi è stato sottoposto, l'Acquedotto effettua una fatturazione trimestrale leggendo il contatore solo due volte all'anno, pur trattandosi di misuratore accessibile sulla strada.
Accade che le uniche due letture effettuate dall' Acquedotto non avvengano mai il giorno di chiusura del periodo di fatturazione ma sempre in date antecedenti e, quindi il consumo fatturato è in parte un “consumo stimato” e non un “consumo effettivo” e, così facendo, all'utente viene sempre addebitato e fatto pagare un consumo di acqua ancora non effettuato.
Le altre due fatture annuali sono emesse esclusivamente su un “consumo stimato”, quindi anche in questo caso l' Acquedotto emette fatture addebitando costi di consumo che in parte l'utente non ha effettuato.
Come dovrebbe operare secondo Lei l'Acquedotto per non addebitare all'utente in anticipo consumi che ancora non ha effettuato?
Innanzitutto, nel caso dell'utente che sto assistendo che ha un consumo di circa 300 mc/anno l'Acquedotto, in forza dell'art. 35 e l'art. 38 della Delibera ARERA n. 655/2015 nonchè dell'art. 26 della Carta del Servizio Idrico Integrato, è tenuto all'emissione di 3 bollette all'anno con cadenza quadrimestrale e non di 4 bollette con cadenza trimestrale e, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato dall' Autorità e dalla Carta, i consumi dell'utente, nelle condizioni date – contatore accessibile alla strada - devono essere rilevati, nè autoletti nè tantomeno stimati.
Letture rilevate che, stante l'accessibilità del contatore, devono essere cadenzate con l'emissione delle fatture, essendo il numero minimo di letture (due) giustificato solo qualora il contatore non sia accessibile al gestore.
Da porre poi particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 38 della delibera Arera e dalla Carta là dove prevedono che le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
Più in generale, come dovrebbe funzionare il pagamento del consumo di acqua?
Incominciamo col dire che il canone relativo al servizio idrico integrato non è una tassa ma è una tariffa e, quindi, va addebitato solo in presenza dell’effettiva erogazione del servizio e commisurato al reale consumo effettuato dall’utente, pertanto, non può ammettersi alcun calcolo presuntivo, altrimenti mancherebbe la base giustificativa del prelievo e l’ente erogatore del servizio godrebbe di un indebito arricchimento.
I canoni di depurazione e fognatura e il canone per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato.
Ora, prendendo spunto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dal Carta del Servizio Idrico Integrato e dalle Delibera Arera 218/2016e 655/2015, abbiamo che la fatturazione e l’emissione della fattura deve avvenire sulla base dei consumi ed il Gestore, nell'ordine, deve dare priorità ai dati di lettura del misuratore effettuata dai suoi incaricati, in assenza di dati di lettura il consumo può ricavarsi dall' autolettura e, solo in ultima analisi, può essere utilizzato il dato del consumo stimato.
Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la regolazione prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire per leggere il contatore all'anno.
Ne ricaviamo che il numero minimo di tentativi di lettura da parte dell' Acquedotto è previsto solo in caso di contatore non accessibile, essendo viceversa la regola l'obbligo di lettura tout court per tutte le emissioni di fatture,
Per concludere, l'interpretazione coordinata delle disposizioni sopra richiamate conforme al potere regolamentare di Arera escluderebbe la correttezza dell'operato dell' Acquedotto ed è per questo che il mio assistito ha voluto rivolgersi all' Autorità giudiziaria.
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