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L'avvocato risponde

Pallina da tennis contro il treno: rischio reato per chi la lancia?

Un macchinista chiede lumi all'avvocato dopo aver dovuto frenare per un lancio inaspettato.

Pallina da tennis contro il treno in corsa

Pallina da tennis contro il treno in corsa

Buongiorno avvocato. Svolgo il lavoro di macchinista di un treno e, qualche mese fa, mi son trovato a dover arrestare il convoglio da me condotto in quanto una persona, presente sulla banchina della stazione, prese a lanciare un oggetto il cui urto contro la locomotiva  determinò un gran rumore. Tuttavia, a seguito delle indagini svolte dalla polizia ferroviaria, è risultato essere una mera pallina da tennis. Che cosa  rischia?

Antonio, Ciriè

Egregio lettore, la condotta  potrebbe essere astrattamente sussumibile nell’ambito della fattispecie criminosa delineata dal nostro codice penale all’articolo 432 comma 1  rubricato “attentato alla sicurezza dei trasporti” che mira a tutelare l’incolumità pubblica.

Tuttavia, affinché possano essere esclusi eventuali addebiti automatici non ammessi dal nostro ordinamento penale, ai fini della ascrizione di responsabilità per il  reato in argomento è, comunque, necessario che tale interesse giuridico sia stato effettivamente offeso dal comportamento posto in essere; circostanza che si realizza allorquando vi sia la prova che , in concreto, la condotta così come è stata posta in essere, sia stata idonea anche solo a porre in pericolo la sicurezza di un numero indeterminato di persone .

Pertanto, il giudice dovrà, inevitabilmente,  prendere in considerazione elementi fattuali che possano essere dimostrativi, nel caso di specie, della effettiva messa in pericolo, o meno, dei passeggeri determinata dal lancio dell’oggetto, tra i quali, per esempio, la velocità con cui viaggiava il convoglio al momento del fatto unita alle modalità della frenata. E ciò nonostante l’oggetto in questione fosse una semplice pallina da tennis.

Non solo. Quest’ultima ben potrebbe essere considerata quale corpo contundente in ragione del fatto che la dottrina e giurisprudenza classificano in tal modo qualsiasi oggetto che, usato con violenza, possa determinare lesioni.

Così, oltre che per la contestazione di cui al summenzionato primo comma, potrebbe essere attribuita al malfattore, altresì, una responsabilità  per il secondo comma dell’articolo in argomento, che punisce chi lancia tali tipologie di oggetti contro veicoli in movimento.

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