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L'avvocato risponde

Omosessualità: padre aggredisce il figlio, madre indifferente. Ecco le conseguenze legali

Le reazioni aggressive del padre e l'indifferenza della madre potrebbero avere gravi conseguenze penali

Omosessualità: padre aggredisce il figlio, madre indifferente. Ecco le conseguenze legali

Buongiorno avvocato. Ho compiuto da poco i diciotto anni e vivo insieme ai miei genitori. Qualche giorno fa,  tornato da scuola, ho deciso di rivelare a questi ultimi la mia omosessualità.

La notizia  ha suscitato reazioni aggressive, sia verbali sia fisiche, nei miei confronti da parte di mio padre; reazioni in ordine alle quali mia madre ha assunto, dal canto suo, un atteggiamento di totale indifferenza. Quali sono le conseguenze giuridiche dei loro comportamenti?

Davide, Leini

Caro lettore, è evidente che Suo padre potrebbe essere chiamato a rispondere per gli agiti violenti perpetrati nei Suoi confronti. Infatti, se a seguito dell’aggressione Lei ha subito anche dei danni fisici, egli sarà chiamato a rispondere per il reato di lesioni personali; diversamente, in assenza di queste ultime, la condotta integrerà comunque gli estremi del reato di percosse. Per le medesime contestazioni, potrebbe altresì essere ritenuta responsabile Sua madre in quanto, anche laddove la stessa non ha assunto un ruolo attivo nella vicenda, tuttavia , il suo atteggiamento omissivo  potrebbe aver rafforzato il proposito criminoso del coniuge conferendo, dunque, anche solo un contributo morale alla violenza inferta.

Inoltre, in un caso come quello da Lei sottoposto, il Tribunale di Milano, con una sentenza dell’ottobre del 2022,  ha ritenuto di riconoscere un aggravamento sanzionatorio per le  condotte aggressive poste in essere dagli imputati nei confronti della vittima  omosessuale ravvisando l’applicabilità, anche alle forme di discriminazione sessuale, della circostanza aggravante di cui all’articolo 604 ter del nostro codice penale.

Bisogna sottolineare, comunque, che  l’applicazione di tale aggravante nelle ipotesi in argomento non deve ritenersi giuridicamente scontata ma è rimessa alla sola discrezionalità del giudicante.

Stando al mero dettato letterale della norma che la disciplina, infatti, tale circostanza andrebbe ad aggravare il trattamento sanzionatorio dei reati commessi per le sole “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”, non considerando pertanto i casi di discriminazione legati alla omosessualità. 

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