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05 Aprile 2024 - 15:51
Il biennio 2024 – 2025 rappresenterà la prima concreta applicazione dell’istituto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 del D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 i tratti salienti del CPB (Concordato Preventivo Biennale) sono stati definiti. Il biennio 2024 – 2025 rappresenterà la prima concreta applicazione dell’istituto; per i contribuenti in regime forfettario il concordato è stato introdotto in via sperimentale, limitatamente al solo anno 2024.
Il concordato preventivo biennale è uno strumento di “pianificazione fiscale” che vede quali soggetti interessati, da un lato, l’amministrazione finanziaria e, dall’altro lato, il contribuente titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che si tratti di soggetto ISA o contribuente in regime forfettario.
Con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo conseguiti, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta al contribuente, contenente l’ammontare di reddito da dichiararsi per gli anni di imposta 2024 e 2025 (solo anno 2024 per i forfettari).
Tale proposta, in caso di accettazione da parte del contribuente, comporta che:
Termini e modalità della proposta
Al fine di poter accedere al concordato preventivo e godere dei relativi benefici è necessario:
È bene precisare che le modalità di formulazione della proposta non sono ancora state rese note nel dettaglio, in quanto demandate dal decreto legislativo ad un successivo decreto ministeriale che dovrà stabilire la metodologia di elaborazione.
Certamente verranno considerate tutte le informazioni utili già a disposizione dell’amministrazione finanziaria (ISA, dati presenti in banche dati accessibili da parte dell’amministrazione finanziaria, quadro RS per i forfettari, ecc.) nonché gli ulteriori eventuali dati che saranno richiesti ai contribuenti con il decreto attuativo cui sopra.
Il software per la trasmissione delle ulteriori informazioni che saranno richieste dovrà essere messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.
Al fine dell’accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, è necessario che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
Non rientrano nel computo cui sopra i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione (regolarmente onorata).
Inoltre, a mente di quanto previsto dal successivo art. 11 del menzionato decreto legislativo, non è possibile accedere al concordato preventivo in caso di:
Infine, non possono accedere al CPB per il 2024 i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023.
In caso di adesione al CPB, sarà poi necessario verificare l’eventuale insorgere di cause di cessazione degli effetti dello stesso, o il verificarsi di cause di decadenza.
Gli effetti del CPB vengono meno con riferimento all’anno di imposta nel quale si verifica una delle condizioni sottoelencate:
Vi è poi un’ulteriore causa di cessazione degli effetti del CPB, che si verifica laddove il reddito effettivamente conseguito risulti inferiore di almeno il 50% rispetto a quello concordato, ma quanto sopra solo in presenza di particolari circostanze eccezionali, che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Si osservi, quindi, che la mera diminuzione di oltre il 50% del reddito conseguito rispetto a quello concordato non fa cessare gli effetti del concordato, poiché ciò avviene solo se tale diminuzione è imputabile alle circostanze eccezionali che, ad oggi, non sono ancora state definite nel dettaglio.
Per concludere, occorre evidenziare le numerosissime cause di decadenza dagli effetti del concordato. Si tratta di comportamenti irregolari da parte del contribuente, che comportano il venire meno degli effetti del concordato per l’intero biennio, e che come tali comportano gravi conseguenze, potendo interessare anche periodi di imposta per i quali la liquidazione delle imposte è già avvenuta (ciò potrebbe accadere, ad esempio, in caso di adesione per il biennio 2024 e 2025, e causa di decadenza che si verifica nel 2025 ad avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024).
Sono causa di decadenza:
In caso di adesione al concordato preventivo biennale, il reddito di impresa o di lavoro autonomo tassabile sarà quello proposto dall’Agenzia dell’Entrate ed accettato dal contribuente.
Quanto sopra, tuttavia, tenendo in considerazione alcune ulteriori variabili, analiticamente elencate dal D.Lgs. n. 13/2024 e di seguito riportate.
Il reddito da dichiararsi in caso di adesione al CPB non potrà essere inferiore a 2.000 euro, e sarà pari a quello concordato, rettificato delle eventuali plusvalenze / minusvalenze, delle sopravvenienze attive e passive, nonché dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, o in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR.
Potranno inoltre essere scomputate, secondo le regole ordinarie, le eventuali perdite pregresse;
Il reddito da dichiararsi in caso di adesione al CPB non potrà essere inferiore a 2.000 euro, e sarà pari a quello concordato, rettificato delle eventuali plusvalenze / minusvalenze, nonché dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico imposte sui redditi.
Il reddito da dichiararsi in caso di adesione al CPB, non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
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