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L'avvocato risponde

Investe un pedone e scappa... Ecco che cosa rischia!

Dell’incidente, sotto il profilo risarcitorio, sarà interessata la Compagnia assicurativa

Pedone investito

Pedone investito (foto archivio)

Buongiorno, qualche giorno fa sono stato coinvolto in un sinistro stradale nel quale,  a causa di  di una mia disattenzione, mentre mi trovavo alla guida della mia auto, ho urtato un pedone provocandogli ferite. Spaventato e confuso,  nell’immediatezza, non mi son fermato ma feci, comunque, ritorno sul luogo poco dopo in quanto preoccupato delle condizioni fisiche dell’investito. A cosa vado incontro a seguito di quanto accaduto?

Gianluca, Mappano

Gentile lettore, dell’incidente, sotto il profilo risarcitorio, sarà interessata la Sua compagnia assicurativa che, in via stragiudiziale, proporrà alla persona offesa una offerta risarcitoria per il danno fisico subito. Allo stesso tempo, parallelamente, potrebbe radicarsi un procedimento penale a Suo carico per lesioni personali stradali ex art. 590 bis cp  o lesioni personali colpose ex art 590 cp, a seconda dei giorni di prognosi rilevati dal medico, nonché per il reato di cui all’articolo 189 del codice della strada, che impone a colui che provoca un incidente di fermarsi per prestare assistenza all’investito.

Tuttavia, con riguardo a tale ultima ascrizione di responsabilità, nel Suo caso specifico, è da rilevarsi come, invero, pur a fronte di un Suo iniziale intento di fuga, immediatamente dopo si sarebbe determinato a tornare sul luogo per accertarsi delle condizioni di salute del pedone.

Tale comportamento, unito ad altri elementi, quali l’eventuale interessamento dimostrato dal danneggiante circa l’avvenuto risarcimento da parte della assicurazione, in uno con la incensuratezza  e la eventuale non intenzione della persona offesa di formalizzare la querela, potrebbero comportare un pronunciamento  assolutorio dal reato di cui all’art 189 cit ravvisando la tenuità del fatto, considerato nel suo complesso, ai sensi dell’art. 131 bis cp.

In tal senso, effettivamente, a più riprese si è pronunciata nel tempo la Suprema Corte ( ex multis, Cassazione Penale n 39474 del 2022) la quale ha affermato come la compresenza delle succitate condizioni di fatto è sufficiente ad escludere la punibilità  per il reato di fuga o omissione di soccorso in quanto comporterebbe, nel caso specifico, la riduzione  al minimo dell’offensività del comportamento criminoso descritto dalla norma di riferimento.

Stefano Bonaudo
avvocato in Settimo Torinese

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