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RIVAROLO. Bertot a processo per danno erariale per la lettera di patronage

RIVAROLO. Bertot a processo per danno erariale per la lettera di patronage

Fabrizio Bertot

RIVAROLO. Non si può certo dire che manchino i colpi di scena al processo in Corte dei Conti nei confronti dell’ex sindaco Fabrizio Bertot per il danno erariale causato dalla “lettera di patronage” con il quale il Comune garantì alla Locat (oggi Unicredit Leasing) di “far rientrare nel proprio patrimonio tutti i rapporti patrimoniali, attivi o passivi, rendendo la società di leasing indenne da ogni danno, nel caso di impossibilità di quest’ultima (la società Rivarolo Futura NdR) a proseguire il rapporto contrattuale”.

La vicenda Rivarolo Futura

La storia è nota. Locat e Rivarolo Futura,  costituita a febbraio del 2006 al 51% dal Comune e al 49% da Asa, stipularono una locazione finanziaria da 5 milioni 733mila 300 euro, oltre iva, per l’acquisto dell’ex Cotonificio Valle Susa, da destinare a centro servizi con padiglione fieristico, area espositiva e teatro.  Rivarolo Futura, però, pagò solo il primo canone da 500mila euro. A seguito del mancato pagamento, Unicredit Leasing procedette con decreto ingiuntivo nei confronti di Rivarolo Futura ma anche del Comune, proprio a fronte della “lettera di patronage” firmata dall’allora sindaco Bertot.

Il Comune fu condannato in primo grado dal Tribunale Civile di Bologna al pagamento di 905mila euro. Si oppose, ma il tribunale confermò il decreto ingiuntivo. In sede di approvazione del bilancio 2016, il revisore dei conti invitò il Comune a procedere civilmente alla chiamata in causa di Bertota fronte di un atto del tutto illegittimo, quale impegno unilateralmente deciso dal medesimo senza aver formalizzato nemmeno in giunta (e sarebbe stato ugualmente illegittimo) il proprio intendimento”.

L’Amministrazione Rostagno  aveva poi chiuso una trattativa stragiudiziale avviata fin dall’insediamento, con il pagamento ad Unicredit Leasing della somma di 150mila euro.

A metà 2019 la giunta aveva poi affidato all’avvocato Francesco Mazzi la redazione della diffida con la richiesta di danni all’ex sindaco Bertot. Una cifra da 150mila euro, cioè quanto pagato dal Comune per la transazione con Unicredit Leasing, più altri 75mila euro per le spese legali affrontate in giudizio, in totale 225mila euro.

In Corte dei Conti

Il procedimento si è aperto in Corte dei Conti, con l’ultima udienza tenutasi a novembre. Bertot è difeso dall’avvocato Carlo Alberto Ciani. La procura regionale ritiene che il Comune abbia subito un danno erariale «da imputare alla condotta dolosa o, comunque, gravemente colposa del Bertot il quale, in assenza dei presupposti autorizzativi di legge ed in grave violazione degli obblighi qualificati di servizio, rilasciava la lettera di patronage incondizionato e illimitato, in nome e per conto del Comune e in favore della società in house Rivarolo Futura».

Due lettere di patronage?

Bertot ha contestato la ricostruzione della procura regionale. Secondo l’ex sindaco nel  giudizio civile davanti al Tribunale di Bologna - che ha portato il Comune a firmare l’accordo da 150mila euro con Unicredit Leasing -  sarebbe  stata prodotta una scrittura privata simile alla lettera del 28 luglio 2006 ma recante una data diversa, ovvero quella del 5 ottobre 2006, con una firma che Bertot ha detto non sua, affermando di non avere mai scritto né firmato quel documento, da lui ritenuto contraffatto.

Per quanto riguarda la lettera di patronage del 28 luglio, Bertot ha sostenuto si trattasse di un atto interno del Comune, da lui firmato ma mai portato a conoscenza di terzi. Mentre per quanto riguarda la lettera del 5 ottobre, Bertot ha affermato come fosse diversa in alcuni elementi formali e di contenuto, appunto disconoscendola. L’ex sindaco da questo punto di vista ha anche sporto denuncia per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e per uso di atto falso

Bertot ha sostenuto inoltre come la lettera di luglio 2006 fosse un semplice atto “dichiarativo” e non una lettera di impegno rivolta ad un soggetto terzo, e che non sarebbe mai stata trasmessa a Unicredit Leasing (le lettere di patronage sarebbero “atti recettizi”, validi cioè quando portati a conoscenza del destinatario).

Tutto qui? Macché. Bertot ha sostenuto che la transazione sarebbe stata architettata in modo che la partecipazione del Comune, con l’assunzione di parte del debito, consentisse la liquidazione di Rivarolo Futura che aveva preventivamente raggiunto un accordo autonomo con il consorzio Asa, operando le compensazioni ed evitando così il finanziamento diretto della società da parte dei soci, richiamando l’accordo citato nelle note di bilancio tra Rivarolo Futura e Asa e l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Stante il procedimento penale in corso per la contraffazione e l’utilizzo da parte di Unicredit Leasing della lettera del 5 ottobre, la difesa di Bertot ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio in Corte dei Conti e l’acquisizione dell’originale della lettera del 5 ottobre 2006 («anche al fine di consentire il formale disconoscimento della sottoscrizione originale»),  della corrispondenza tra il Comune e Locat nel periodo tra il 28 luglio 2006 e il 10 ottobre 2006, per verificare l’esistenza della trasmissione dal Comune a Locat della dichiarazione del 5 ottobre e di quella del 28 luglio, e della copia dell’accordo tra Rivarolo Futura e Asa e l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Ha inoltre richiesto la testimonianza dell’ex segretario comunale Antonino Battaglia.

In via principale il legale di Bertot ha chiesto l’assoluzione, in via subordinata di respingere le domande risarcitorie o perlomeno limitare la condanna in proporzione alla colpa accertata e ai danni ritenuti causati dal suo comportamento colposo.

Nell’udienza del 2 novembre il procuratore regionale Quirino Lorelli ha rilevato la tardiva costituzione in giudizio di Bertot e la tardiva eccezione proposta sulla falsità dei documenti prodotti e del disconoscimento della lettera del 5 ottobre, sostenendo che avrebbe dovuto contestare l’autenticità del documento, e della sottoscrizione, nella sede civile in cui era stato proposto ricorso per il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, ovvero durante il procedimento al Tribunale di Bologna. Il collegio ha però sottolineato che il procedimento civile non si è svolto contro Bertot, ma nei confronti del Comune. I giudici hanno inoltre chiarito come il processo in Corte dei Conti possa  essere definito a prescindere dagli esiti del procedimento penale per i reati di falso materiale e uso di atto falso. Da questo punto di vista il pm ha richiesto la verificazione giudiziale della scrittura privata disconosciuta da Bertot. I giudici hanno deciso di acquisire tutta la documentazione richiesta dalla difesa, hanno dichiarato la tempestività della costituzione in giudizio di Bertot e dell’istanza di disconoscimento della lettera del 5 ottobre e, al contempo, hanno respinto la richiesta di sospensione del giudizio. 

La prossima udienza è fissata al 15 aprile.

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