Affidamento dei figli minori e assegnazione casa coniugale
30 Settembre 2013 - 18:39
A seguito della separazione dei coniugi si pone anche la problematica relativa al cosiddetto diritto alla “assegnazione” della casa coniugale. Per “assegnazione della casa” coniugale si intende la decisione del giudice in merito a chi dei due coniugi abbia il diritto di poter abitare la casa in cui le parti vivono ed hanno vissuto durante il matrimonio. Si tratta di una sorta di diritto di uso dell'abitazione che prescinde dal concetto di proprietà della casa stessa. Nell'affrontare la questione il legislatore e, conseguentemente, il Giudice del Tribunale competente non tiene assolutamente conto del diritto di proprietà della casa stessa, ma intende tutelare esclusivamente l'interesse dei figli minori, assegnando l'immobile al genitore con cui gli stessi andranno a vivere stabilmente. Pertanto, la casa coniugale, in assenza di accordo tra i coniugi, sarà oggetto di assegnazione solo ed esclusivamente quando nella coppia che si separa esistano figli minori o, seppur maggiorenni, non economicamente indipendenti. Si pensi ai figli maggiori che vivono in casa in quanto ancora studenti e/o privi di un lavoro stabile che permetta loro una indipendenza economica; situazione, questa ultima, piuttosto ricorrente in questi tempi! Ebbene in questi casi il Giudice di merito assegnerà la casa a quello dei genitori con cui vive il figlio(o i più figli) che si trovi nella condizione di cui sopra. E ciò indipendentemente, come si è sopra accennato, dalla proprietà dell'immobile stesso. Anche se l'immobile (ovviamente coniugale) fosse di proprietà di entrambi i coniugi, solo uno dei due potrà ivi viverci. A carico di quest'ultimo saranno ovviamente per intero tutte le spese per le utenze domestiche, le eventuali spese condominiali e tutte le altre spese di ordinaria amministrazione, come se detenesse la casa in affitto (locazione). Mentre al coniuge non assegnatario, ma parimenti proprietario, spetteranno pro-quota (al 50% in caso di comproprietà) tutte le altre spese straordinarie e le spese relative alla proprietà (vedi ad esempio IMU). Naturalmente, nel caso in cui sull'immobile gravi un mutuo, anche il coniuge che non possa abitare la ex casa coniugale (in quanto assegnata all'altro) dovrà farsi carico della sua parte; del resto il coniuge non assegnatario della casa mantiene, con il mero provvedimento di assegnazione all'altro coniuge, il diritto di proprietà sulla casa stessa. Quest'ultimo aspetto deve fare molto riflettere, perchè spesso il genitore non assegnatario dell'immobile e quindi quello con cui non vivono stabilmente i figli, non potrà più vivere nella casa già coniugale seppur ne sia il legittimo proprietario, però ne dovrà ugualmente sostenere le spese di mutuo (oltre a quelle straordinarie di proprietà) e, contestualmente, reperire altra abitazione, magari in affitto. Seppur il Giudice, poi, nella decisione sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del coniuge con cui il figlio non permane stabilmente, terrà conto dell'aspetto assegnazione o meno dell'abitazione, è assolutamente necessario che, chiunque, intenda affrontare una separazione si metta nell'ottica di dover senz'altro aumentare le spese di sopravvivenza e maturare la decisione che il suo tenore di vita non potrà che peggiorare. Si è discusso di casa in comproprietà, ma la situazione sarebbe la stessa qualora l'immobile fosse di proprietà per intero del coniuge con cui i figli non vivranno stabilmente, con la conseguenza che la casa coniugale, seppur di proprietà esclusiva di uno dei due, potrebbe essere assegnata all'altro anche se non proprietario, ma genitore con cui vivono stabilmente i figli. La assegnazione della casa coniugale segue la regola dell'interesse dei figli come si è detto sopra, anche nel caso in cui la casa sia condotta in locazione. Anche se il contratto fosse intestato ad uno soltanto dei coniugi l'altro, in presenza dei figli con lui conviventi, acquisirà il diritto di locazione sull'immobile e il contratto, seppur stipulato dall'altro coniuge, proseguirà a suo favore. Che ne sarà degli immobili in comproprietà tra i coniugi in assenza di figli (o in assenza di figli minori e/o non economicamente indipendenti)? In questi casi il Giudice del Tribunale che si occupa della separazione non si potrà pronunciare e lascerà che i coniugi (o ex coniugi) risolvano avanti ad altro Giudice la questione relativamente alla casa già coniugale. Se non vi sarà l'accordo tra le parti, si rischia di dover esercitare un'azione di divisione della comunione, azione senz'altro lunga e costosa (già solo per le spese peritali). Si consiglia sempre, in assenza di figli, alle pari di trovare comunque un accordo su come disporre del bene comune senza doversi rivolgere al Tribunale, magari anche con l'ausilio di un legale. Si ribadisce che quanto sopra potrà sempre essere modificato con l'accordo tra le parti, nell'interesse dei figli minori e tenendo conto di quelli che la legge chiama diritti “disponibili”. Avv. Simonetta Gronchi
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