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TORINO. Terremoti: Guariniello, "imprevedibili? Non in tribunale"

TORINO. Terremoti: Guariniello, "imprevedibili? Non in tribunale"

Raffaele Guariniello

L'imprevedibilità di un sisma? "E' un comodo equivoco" che "a ben vedere finisce per attenuare la spinta verso la prevenzione". Parola di Raffaele Guariniello, magistrato torinese diventato noto alle cronache (prima del pensionamento) per le sue innumerevoli inchieste in materia di prevenzione e sicurezza. E' lui stesso a scriverlo in un ebook, "Terremoti: obblighi e responsabilità" pubblicato da Wolters Kluwer.

Affermare che è impossibile anticipare con precisione ragionevole dove e quando la terra tremerà è sensato in geologia, ma non in tribunale. "E' un equivoco", scrive Guariniello, che oltre a "escludere o sminuire" colpe e manchevolezze, "spinge a concentrare l'attenzione sulla ristrutturazione degli edifici lesionati pur di non rimanere coinvolti nella ben più ardua messa a norma degli edifici insicuri". Una conclusione che l'autore argomenta elencando semplicemente le sentenze della Cassazione sulle vicende di Nocera Inferiore (1980), San Giuliano di Puglia (2002), Noto (2006), L'Aquila (2009). La Suprema Corte, per esempio, nel 2016 ha ribadito il principio secondo il quale i terremoti "non possono essere considerati come accadimenti eccezionali e imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate a elevato rischio sismico".

Nel libro mette in evidenza una serie di principi che spesso sfuggono alle analisi degli osservatori come la "la carenza di risorse finanziarie", che è una delle giustificazioni più frequenti quando gli interventi non si fanno o sono insufficienti: per la giurisprudenza la penuria di risorse "non esonera da responsabilità penale il pubblico amministratore", che deve comunque attivarsi per risolvere il problema interpellando le altre autorità. Si parla anche del modo in cui si devono diffondere le comunicazioni: la condanna del Vice capo settore tecnico operativo (il caso è quello dell'Aquila) dimostra che la Protezione civile deve "adeguare il contenuto della comunicazione pubblica a un livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni diffuse, e adattare il linguaggio ai canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva".

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