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22 Marzo 2018 - 16:55
Il consiglio comunale, dopo un lungo lavoro in commissione, raccontato dal consigliere comunale Erna Restivo e portato avanti anche con la collaborazione dell’associazione Luca Coscioni e della Chiesa Valdese, ha approvato il regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.). Parliamo della legge sul testamento biologico approvata in via definitiva il 31 gennaio scorso dal Senato (il 20 aprile scorso era arrivato il sì della Camera).
L’articolo 3 della legge prevede che ‘ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali’.
Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e ‘in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale’.
Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: ‘Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione’. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, ‘la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni’.
E nella legge all’articolo 1 si prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari’. Per quanto riguarda i minori ‘il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore’.
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