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Cronaca
04 Marzo 2026 - 19:45
Piantedosi e Shahin
La Corte di Cassazione interviene sul caso dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, e stabilisce un principio destinato a incidere sul rapporto tra potere amministrativo e controllo giudiziario in materia di immigrazione. Con una sentenza di 44 pagine, la Suprema Corte chiarisce che spetta ai giudici valutare se il trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di uno straniero che ha chiesto asilo politico sia giustificato o meno.
La decisione riguarda il provvedimento di espulsione emesso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nei confronti di Shahin, ritenuto “pericoloso”. Nel frattempo il predicatore aveva però presentato domanda di protezione internazionale, sostenendo che in caso di ritorno in Egitto avrebbe rischiato la vita in quanto oppositore del regime.
L’imam era stato trasferito nel Cpr di Caltanissetta, ma il 15 dicembre era tornato libero su ordine della Corte d’appello di Torino, che aveva disposto la sua scarcerazione. Contro quella decisione l’Avvocatura dello Stato aveva presentato ricorso in Cassazione, che ora è stato respinto. Una decisione che segna un punto a favore di Mohamed Shahin, assistito dagli avvocati Gianluca Vitale e Fairus Ahmed Jama.

Mohamed Shahin
Gli ermellini hanno confermato le valutazioni dei giudici torinesi, secondo cui diversi elementi portano a ritenere che l’imam sia considerato a Torino un «uomo di pace e integrazione», impegnato in attività sociali e culturali.
La Suprema Corte è però andata oltre la singola vicenda. Analizzando la normativa italiana e la giurisprudenza europea, i giudici hanno chiarito che, nel contesto europeo, «le autorità nazionali possono trattenere un richiedente protezione internazionale solo dopo aver verificato, caso per caso, se il trattamento sia proporzionato».
Secondo la Cassazione, inoltre, la normativa «impone» al giudice una «valutazione autonoma» sulla legittimità della misura.
Pur riconoscendo che l’espulsione rappresenta un «atto di alta discrezionalità tecnica» nelle prerogative del Ministero dell’Interno, la Corte ha sottolineato che non si possono porre limiti «alla verifica giudiziale», poiché il trattenimento nei Cpr incide direttamente sulla libertà personale.
Nel ricorso l’Avvocatura Generale dello Stato aveva sostenuto che sarebbe contraddittorio consentire a un soggetto ritenuto «pericoloso» di restare libero. Una tesi che la Cassazione ha respinto, evidenziando come proprio la delicatezza della scelta tra trattenimento e libertà richieda «un controllo ancor più penetrante sull'adeguatezza della misura» da parte dei giudici.
Nella sentenza emerge anche una critica al quadro normativo attuale. Secondo la Corte, infatti, il legislatore avrebbe privato il giudice della possibilità di valutare e applicare misure alternative meno restrittive, «in spregio al principio di proporzionalità».
Una pronuncia che, oltre a incidere sul caso dell’imam torinese, definisce con maggiore chiarezza il confine tra le decisioni del Viminale e il controllo della magistratura quando è in gioco la libertà personale di chi richiede protezione internazionale.
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