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Cronaca

Caso dell’imam di Torino, la Cassazione respinge il ricorso dello Stato

Confermata la decisione della Corte d’Appello: annullato il trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. I giudici ribadiscono che la misura deve essere valutata caso per caso

Caso dell’imam di Torino, la Cassazione respinge il ricorso dello Stato

Caso dell’imam di Torino, la Cassazione respinge il ricorso dello Stato

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato nel caso dell’imam Mohamed Shahin, figura religiosa legata alla comunità islamica di Torino. Con questa decisione viene confermato quanto stabilito lo scorso 21 gennaio dalla Corte d’Appello di Torino, che aveva annullato il trattenimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Caltanissetta disposto nei confronti del religioso.

Shahin era stato destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, provvedimento che aveva portato al suo trasferimento nel Cpr siciliano in vista del rimpatrio. La misura era stata però contestata davanti alla magistratura ordinaria, aprendo una complessa vicenda giudiziaria che ha attraversato diversi gradi di giudizio.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il trattenimento di uno straniero che ha presentato richiesta di protezione internazionale non può essere applicato automaticamente sulla base del decreto di espulsione, ma deve essere sottoposto a una verifica piena da parte del giudice ordinario. I magistrati della prima sezione penale hanno ribadito che la normativa impone un controllo approfondito sulla proporzionalità della misura, che deve essere valutata caso per caso.

La pronuncia chiarisce che il giudice, nel momento in cui deve convalidare o prorogare il trattenimento, è tenuto a svolgere una valutazione autonoma delle eventuali condizioni di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Questo controllo non significa entrare nel merito del decreto di espulsione firmato dal ministero, il cui eventuale esame di legittimità spetta al giudice amministrativo, ma riguarda la verifica concreta dell’opportunità della misura restrittiva.

La vicenda dell’imam Mohamed Shahin aveva preso avvio quando il Viminale aveva disposto la sua espulsione ritenendolo un soggetto problematico per motivi di sicurezza. In seguito al provvedimento, il religioso era stato trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, una misura prevista dalla normativa italiana per i cittadini stranieri in attesa di rimpatrio.

La difesa aveva però contestato la legittimità del trattenimento, sostenendo che la misura fosse stata applicata senza una valutazione adeguata delle circostanze individuali. Il caso era quindi arrivato davanti alla Corte d’Appello di Torino, che a gennaio aveva stabilito l’annullamento del provvedimento ritenendo necessario un controllo più approfondito sulla proporzionalità della misura.

L’Avvocatura dello Stato aveva impugnato quella decisione davanti alla Cassazione, chiedendo di annullarla. Con la sentenza depositata ora, la Suprema Corte ha però respinto il ricorso, confermando la linea interpretativa dei giudici torinesi.

Nella motivazione, la Cassazione richiama anche la giurisprudenza europea e le norme italiane in materia di protezione internazionale, sottolineando che le autorità nazionali possono disporre il trattenimento di un richiedente asilo soltanto dopo aver verificato, con un esame individuale, se la misura sia necessaria e proporzionata.

La decisione chiude quindi questo capitolo giudiziario del caso Shahin e riafferma il principio secondo cui anche nei procedimenti legati all’immigrazione e alla sicurezza il trattenimento nei Cpr deve essere sottoposto a una valutazione concreta da parte della magistratura, evitando automatismi legati ai provvedimenti amministrativi.

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