È stato assolto oggi, 4 febbraio, dal tribunale di Torino il ventenne imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua fidanzata, all’epoca dei fatti minorenne. La sentenza arriva al termine di un processo nel quale la Procura aveva chiesto due anni di reclusione, ritenendo provata una condotta fatta di gelosia, aggressività e atteggiamenti possessivi.
Secondo l’accusa, il giovane avrebbe sottoposto la ragazza a pressioni psicologiche tali da integrare il reato di atti persecutori, arrivando anche a pronunciare una frase ritenuta particolarmente grave: «Ti sciolgo nell’acido». Un’espressione che, nel quadro accusatorio, era stata letta come sintomatica di una minaccia idonea a generare timore e uno stato di soggezione nella persona offesa.
Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa — affidata agli avvocati Vittorio e Francesco Pesavento — ha contestato l’impianto accusatorio, sostenendo l’assenza dei presupposti giuridici dello stalking, in particolare la reiterazione sistematica delle condotte e la prova di un effettivo e perdurante stato d’ansia o di paura nella ragazza.
Lo stesso imputato, ascoltato in aula, ha respinto ogni addebito. In merito alla frase contestata, ha spiegato che sarebbe stata pronunciata nel corso di un alterco, senza alcuna intenzione reale di tradurla in un’azione concreta. Una frase, dunque, collocata in un contesto di litigio verbale e non accompagnata, secondo la versione difensiva, da comportamenti coerenti con una reale minaccia.
Quanto alle lesioni denunciate dalla ragazza, il giovane ha dichiarato di non sapere come se le fosse procurate, negando di averle causate. Su questo punto, il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per affermare una responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
Il collegio giudicante ha quindi pronunciato l’assoluzione da entrambe le accuse, facendo venir meno la richiesta di condanna avanzata dalla Procura. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane e chiariranno nel dettaglio le ragioni per cui il comportamento contestato non è stato ritenuto penalmente rilevante ai fini dei reati ipotizzati.
Il caso si inserisce nel delicato terreno dei procedimenti per reati relazionali, nei quali il confine tra conflittualità, parole pronunciate in contesti emotivamente accesi e condotte penalmente rilevanti resta affidato a una rigorosa valutazione delle prove, della continuità dei comportamenti e dei loro effetti concreti sulla persona offesa.