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04 Dicembre 2018 - 15:31
discarica
Riceviamo e pubblichiamo.
Egregio dottor Meaglia,
ho letto sulla Voce il suo articolo relativo al processo penale che si svolge di fronte al tribunale di Roma, avente ad oggetto gli smaltimenti dei materiali provenienti dall’impianto di Pioltello. Nel suo articolo lei paventa che il Comune di Chivasso, da me assistito, avrebbe sbagliato a non costituirsi parte civile, ma temo non abbia tenuto conto di alcuni elementi essenziali che le riassumo:
1) tra i numerosi capi di imputazione e i numerosissimi imputati, soltanto un capo di imputazione riguarda la discarica di Chivasso: si tratta del capo di imputazione 6 che vede tra gli imputati anche un soggetto allora presidente del CdA della SMC ed un soggetto allora “responsabile impianti complessi discariche” della medesima società;
2) il capo di imputazione riguarda fatti che secondo la procura della Repubblica si sarebbero verificati fino al mese di maggio 2011;
3) l’imputazione è per il reato previsto dall’articolo 260 del D.Lgs 152 del 2006, il codice dell’ambiente, e ha ad oggetto l’invio di molte tonnellate di “rifiuti non pericolosi” con un determinato codice CER ( codice 191212) in luogo del codice CER corretto (codice 191301) presso la discarica gestita da SMC,
4) il comune di Chivasso ha sempre tenuto sotto controllo la situazione e così l’Arpa che, da ultimo, con relazione tecnica del 27-28 dicembre 2016 ha stabilito che “alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi dei campioni prelevati in data 14 gennaio 2016 non si rileva un influsso significativo nella composizione del percolato ascrivibile alla presenza di rifiuti derivanti dalla bonifica dell’area ex Sisas di Pioltello”. L’attenta disamina svolta dall’Arpa, In quella relazione tecnica, è così esposta: “nel corso dei primi mesi dell’anno 2011 in un’area compresa nei lotti 5:06 della discarica Chivasso tre è stato conferito un quantitativo significativo di rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica dello stabilimento ex si disastro di Pioltello. Al fine di individuare eventuali alterazioni della composizione del percolato riconducibile alla presenza di questi rifiuti, il giorno 14 gennaio 2016 si è proceduto al prelievo di un campione dai
serbatoio di stoccaggio a servizio dell’intera discarica Chivasso 3:02 campioni presso i punti di campionamento realizzati alla testa dei pozzi di estrazione relativi alle celle 5 e 6. I campioni di percolato prelevati sono stati sottoposti alla determinazione dei parametri che costituiscono sette analitici applicati normalmente per questa matrice ambientale, integrati da analiti specifici identificati nel corso delle fasi di caratterizzazione del sito ex Sisas quali mercurio e Ipa. Dall’analisi dei risultati non si evidenziano differenze significative di concentrazione tra i campioni prelevati dalle celle 5:06 e il campione di percolato prodotto dall’intera discarica Chivasso tre relativamente ai parametri Mercurio e Ipa, indici di contaminazione da parte dei rifiuti provenienti dal sito di bonifica ex si Sas di Pioltello”.
5) Per costituirsi parte civile in un procedimento penale è necessario avere una legittimazione attiva che trova radice nell’aver subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Sebbene qualsiasi reato, tendenzialmente, possa creare danno (all’immagine,
per esempio) all’Ente Locale nel territorio del quale venga commesso, è tuttavia necessario che una certa concretezza pregiudizievole sia ravvisabile.
Di fronte a relazioni tecniche Arpa che hanno escluso che (al di là delle condotte costituenti formale reato oggetto del capo di imputazione 6) si sia determinato danno o pericolo per la sicurezza della discarica e quindi per la salute pubblica, è evidente che la decisione di non costituirsi parte civile in quel procedimento penale sia stata corretta e prudente.
Tutto ciò, a prescindere dalle considerazioni che lei ha svolto sull’imminente prescrizione dei reati.
Il comune di Chivasso è sempre stato pronto a partecipare ai processi penali per fatti pregiudizievoli per la propria immagine, per la propria amministrazione e per la cittadinanza ma, in questo caso, mancavano i presupposti per sobbarcarsi l’onere di partecipare a un maxiprocesso a Roma senza poter rivendicare un risarcimento effettivo, e quindi con ragionevole possibilità di successo.
La prego di voler tener conto di queste considerazioni, e resto a sua disposizione per ogni chiarimento dandole i miei recapiti.
Cordiali saluti
Avv. Andrea Castelnuovo
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