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LANZO. B&B, affittacamere ed alloggi in affitto: al via le nuove norme turistiche in tutto il Piemonte

LANZO. B&B, affittacamere ed alloggi  in affitto: al via le nuove norme  turistiche in tutto il Piemonte

Il Piemonte riordina le norme su Bed and Breakfast, affittacamere e case vacanza e questo avrà un forte impatto anche sulla ricettività nelle Valli di Lanzo dove tra l’altro i nuovi investimenti nel comparto del turismo potranno essere sostenuti grazie ai bandi del Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (GAL - www.gal-vallidilanzocerondacasternone.it).

La legge regionale 13/2017 sulla “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, approvata il 27 luglio scorso, riorganizza il turismo piemontese, armonizza la normativa con quella nazionale e comunitaria vigente e la riunisce in un testo unico aggiornando l’ultima legge regionale di riferimento, la 31 del 1985, favorendo il contrasto all’abusivismo e premiando gli operatori turistici seri.

Di seguito, le novità più rilevanti della legge: a) strutture a conduzione famigliare, come “Bed and Breakfast” ed affittacamere, per le quali si dettano i confini entro cui possono essere gestite in forma non imprenditoriale: per i primi la soglia è fissata a tre camere, al di sopra delle quali sarà necessario disporre della partita Iva dedicata, con un limite massimo di sei stanze, oltre cui non si può essere annoverati in tale categoria; per gli affittacamere, invece, il servizio potrà essere esercitato in modo non imprenditoriale se svolto in forma occasionale e non continuativa e in non più di due appartamenti posti nello stesso stabile, con un massimo di tre camere e sei posti letto; la locanda viene affiancata all’affittacamere e per entrambi i casi viene introdotta la possibilità di assumere la dizione di “room rental” o di “guest house”, nonché di offrire, oltre al servizio di pernottamento, quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; b) “country house” o residenza di campagna: dovranno essere ville padronali, casali o case coloniche ubicate in luoghi di valore naturalistico e paesaggistico, in centri sotto i 10 mila abitanti, amministrate in forma imprenditoriale, non annesse a un’azienda agricola e non gestite da un imprenditore agricolo, con camere o con appartamenti con cucina fino ad un massimo di dieci posti letto; c) locazioni turistiche presso abitazioni private, anche quando gestite da portali on line quali Airbnb e Booking.com: l’affitto di un’abitazione, per essere considerato attività ricettiva, dovrà disporre di servizi quali fornitura e cambio biancheria, ricevimento ospiti, assistenza in camera, in assenza dei quali verrà considerata attività di mera locazione abitativa.

Le unità abitative private gestite in forma diretta e indiretta dovranno rispettare alcuni adempimenti, come la stipula di una polizza assicurativa, la comunicazione al Comune di riferimento dei dati sugli alloggi affittati, la comunicazione giornaliera degli ospiti, la trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici; d) soluzioni ricettive innovative, come ad esempio le case o camere sugli alberi e le chiatte sui laghi; e) case ed appartamenti vacanze (i cosiddetti “Cav”), è prevista la possibilità di assumere la denominazione di “residence” nel caso di un numero minimo di otto appartamenti, insieme alla presenza di un locale per la portineria e il ricevimento degli ospiti. Il testo integrale è pubblicato sul Burp n°32 del 10 agosto 2017.

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