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IVREA. L’(in)certezza del diritto

La pausa estiva, dal punto di vista dell’attività amministrativa, può tornare utile per andare a riguardare alcuni passaggi che, nella frenesia delle attività quotidiane, sono rimaste nell’ombra senza mettere la parola fine a questioni che, in tal modo, sono rimaste irrisolte. Una di queste è certamente la caotica e incompiuta situazione dell’area ex Montefibre all’interno della quale si trova anche la guardiania del Tribunale ad oggi abusiva, ma utilizzata senza problemi fin dall’apertura del nuovo Palazzo di giustizia ed è di questo che parleremo seppur in estrema sintesi. Sul tema, oltre diverse segnalazioni verbali e interventi in Consiglio Comunale, ci sono agli atti ben due interrogazioni che portano la data del 23 aprile 2015, la prima, e del 21 settembre dello stesso anno la seconda. Nonostante la doppia interrogazione le risposte arrivate non hanno certamente chiarito i dubbi ed in alcuni casi li hanno piuttosto aumentati. Il tema è complesso e articolato. Per questo ci limiteremo a trattare solamente alcuni aspetti della vicenda rimarcando però che i fronti di opacità dell’azione amministrativa da noi segnalati sono molteplici. Partiamo dall’inizio. Nei primi mesi del 2015 nell’area ex Montefibre si vede crescere a vista d’occhio uno strano edificio in prossimità del nuovo Tribunale. Con il consigliere di minoranza Tognoli, visto che si tratta di una questione che tocca la Pubblica Amministrazione ed esercitando la nostra facoltà di accesso agli atti, abbiamo chiesto formalmente lumi all’ufficio tecnico. Siamo così venuti a conoscenza dell’esistenza di una domanda di Permesso di costruire che però, ai tempi, non era ancora stato approvato e rilasciato in attesa che la proprietà ottemperasse ad alcune richieste della Commissione edilizia, alcune vincolanti, sviluppate su 6 punti. Il fabbricato, nel frattempo già eretto, non risultava quindi regolare e il dirigente responsabile, preso atto dell’illegittima edificazione, pubblicò un’ordinanza di sospensione dei lavori. A questo punto va fatto un chiarimento soprattutto per i non addetti ai lavori. L’opera realizzata viene presentata come “ampliamento” dell’edificio del Tribunale non essendo possibile edificare fabbricati ex novo non previsti dal Piano particolareggiato (teniamo bene a mente questo passaggio che sarà determinante). Per questa casistica esiste una norma che implica la necessità di pre-esistenza dell’edificio principale alla data di adozione del Piano regolatore. Questo passaggio non sfugge alla Commissione edilizia che nel proprio parere del 20 gennaio 2015 evidenzia infatti al richiedente che: “Non risulta inoltre attestata l’esistenza del fabbricato principale (inizio lavori) all’adozione del PRGC, requisito necessario per considerare l’ampliamento proposto”. Come è facile intuire si tratta di una norma perentoria che non da adito a dubbi. Sempre con lo stesso parere viene inoltre specificato che l’edificio: “dovrà essere funzionalmente collegato con i fabbricati esistenti e non isolato come risulta nel progetto” (come tutti possono vedere oggi è ancora privo di collegamento). Si crea quindi una soluzione di stallo che viene però superata con un equilibrismo interpretativo dal dirigente che rilascia un Permesso di costruire “in sanatoria” datato 11 marzo 2015 pur in assenza di una specifica domanda da parte della proprietà ed anche quest’ultimo è un aspetto curioso quanto irrituale. Questo permesso presenta però alcune stranezze tra le quali il fatto che per potere essere sanato un abuso edilizio dovrebbe essere in regola con la normativa urbanistica in vigore, sia all’epoca dell’abuso che di quella attuale, ed inoltre dovrebbe essere già interamente realizzato, come chiarito dalla giurisprudenza esistente sul tema specifico. Entrambe condizioni che parrebbero non essere soddisfatte. Torniamo alla questione della pre-esistenza dell’edificio principale riportando testuali le nostre domande e le relative risposte dell’Assessore con la prima interrogazione del 23 aprile e risposta del 20 maggio 2015. D. «Perché è stato rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria n°4745 dell’11.03.2015 senza aver ottemperato alla prescrizione richiesta dalla Commissione Edilizia rivolta a conoscere: “l’esistenza del fabbricato principale (inizio lavori) all’adozione del PRGC” in considerazione dell’indispensabilità di tale elemento per la conformità dell’ampliamento edilizio richiesto?» R. «… gli edifici di che trattasi, tra cui quello della sede del nuovo Tribunale, sono stati autorizzati con Concessione edilizia n°2002-0420-1 del 07.08.2003, iniziati 2.02.2004 ed ultimati il 21.10.2005 e dunque il rilascio del permesso di costruire non è avvenuto in assenza delle informazioni relative all’esistenza dello stesso». Il rilascio non sarà avvenuto in assenza delle informazioni relative all’esistenza dello stesso fabbricato principale, come dichiara l’Assessore, ma così è ancora peggio visto che l’inizio dei lavori del tribunale è datato 2 febbraio 2004 e quindi posteriore alla data di adozione della Variante di PRGC avvenuta in data 18 dicembre 2002. Il Permesso in sanatoria quindi, in ossequio alla normativa in vigore, non si sarebbe potuto rilasciare e chi di dovere lo sapeva. Eppure la Commissione edilizia aveva chiaramente richiesto, con un passaggio formale (prot.1019 del 20.01.15), tale verifica. Senza gridare al lupo al lupo abbiamo a questo punto presentato una seconda interrogazione per possibilmente chiarire i dubbi lasciati dalla prima lettera di risposta scrivendo così nelle premesse: «A fronte delle precedenti considerazioni non sarebbe risultato possibile edificare il fabbricato guardiania e non sarebbe risultata sanabile una sua realizzazione abusiva in quanto l’edificio in questione non è contemplato nel PP3» e aggiungendo in calce la seguente domanda: D. «Su quali basi giuridiche è stato rilasciato il permesso di Costruire in sanatoria n°4745 considerando che la documentazione fornitaci farebbe presupporre la mancanza del requisito di preesistenza del fabbricato da ampliare?» R. «L’edificio non era preesistente; si tratta di un edificio del tutto nuovo e come tale è stato trattato nella sua autorizzazione». Si tenta di ribaltare, un po’ in sordina, tutto l’impianto interpretativo finora portato avanti trasformando con un colpo di bacchetta magica un ampliamento in un nuovo edificio che, come detto in precedenza, non si sarebbe potuto realizzare e il perché ce lo spiega direttamente l’Assessore nella sua risposta alla nostra prima interrogazione quando, rispondendo ad un domanda sullo stato di attuazione del PP3, scrive: «Naturalmente, i permessi a costruire da rilasciare non dovranno discostarsi o derogare in alcun modo dal piano particolareggiato  pur dopo la scadenza del termine di efficacia». E come noto il PP3 non contemplava nessuna guardiania; sarebbe bastato, come da noi più volte richiesto, presentare, come Amministrazione, una Variante al Piano Particolareggiato, ma evidentemente non siamo stati considerati. Quindi i nostri dubbi erano assolutamente fondati e il Permesso di Costruire in sanatoria non si sarebbe potuto rilasciare e la vicenda si chiude così? Per ora sì, dopo quella risposta, invece di riconoscere tutte le storture del procedimento in corso e ricercando una soluzione al problema, sulla questione è calato il silenzio utilizzando la solita strategia che in un precedente editoriale abbiamo definito “dello struzzo”. Si lasciano le questioni lì, la gente se ne dimentica e tutto cade nell’oblìo. Ma non sarà così almeno finché le nostre forze, seppur limitate, ce lo consentiranno.
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