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04 Settembre 2014 - 15:53
fecondazione eterologa
Nel documento di linee guida sulla fecondazione eterologa approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni salta, rispetto al testo in entrata, il passaggio relativo alla possibilità del nato di chiedere, compiuti i 25 anni, di conoscere l'identità del donatore, previo il consenso di quest'ultimo.
''La donazione - si legge nel documento - deve essere anonima (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. L'accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l'identità del donatore/donatrice''.
Tuttavia, precisa l'avvocato Gianni Baldini, legale delle coppie che hanno fatto ricorso alla Consulta contro il divieto di eterologa, ''ciò non toglie che, in applicazione della legge sulle adozioni e delle pronunce della Corte Costituzionale, e previo naturalmente il consenso del donatore, il nato possa, compiuti i 25 anni, chiedere ugualmente di conoscere l'identità del donatore''.
La fecondazione eterologa è ''sconsigliata'' per le donne over-50. Lo prevedono le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.
''Può ricorrere alla tecnica - si legge nel documento - la donna 'in età potenzialmente fertile' e comunque in buona salute. Su suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque l'eterologa su donne di età >50 anni per l'alta incidenza di complicanze ostetriche''.
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