Un giudice e un pubblico ministero che in passato sono stati sposati possono sedere insieme nel Consiglio giudiziario di Torino senza violare alcuna norma. A dirlo, in modo esplicito e definitivo, è la presidente della Corte d’appello di Torino, Alessandra Bassi, che con è intervenuta per “fornire elementi di conoscenza utili a fare chiarezza e ad evitare possibili strumentalizzazioni”.
Il caso riguarda due magistrati eletti nel Consiglio giudiziario all’esito delle consultazioni del 6 e 7 aprile 2025. La loro vicenda personale è nota: in passato erano coniugi, ma risultano legalmente separati dal gennaio 2024. Proprio questo dato temporale, inserito nel corretto quadro normativo, è decisivo per escludere qualsiasi incompatibilità.
La presidente Bassi richiama in modo puntuale l’articolo 19 dell’Ordinamento giudiziario, che disciplina le incompatibilità di sede legate a rapporti di parentela o affinità tra magistrati, e l’articolo 27 della delibera del Csm del 5 aprile 2024. Secondo tali disposizioni, la separazione legale fa venir meno la causa di incompatibilità anche nell’ipotesi di appartenenza allo stesso ufficio giudiziario. Di conseguenza, sottolinea la Corte, “a maggior ragione” non sussiste alcun divieto a far parte contemporaneamente di un organo elettivo come il Consiglio giudiziario.
Il passaggio più netto non lascia spazio a interpretazioni: la “presenza contemporanea” dei due magistrati “non dà luogo ad alcuna incompatibilità”. Un’affermazione che mira a separare il piano delle valutazioni giuridiche, fondate sulle norme, da quello delle letture suggestive o strumentali che possono emergere nel dibattito pubblico.
L’intervento della Corte d’appello di Torino assume rilievo proprio per il contesto in cui arriva. In una fase in cui la percezione di possibili conflitti di interesse rischia di alimentare polemiche e sospetti, la presidenza sceglie la via della trasparenza istituzionale, scandendo con precisione date, riferimenti normativi e presupposti giuridici. Il messaggio è chiaro: le vicende personali, quando regolate e definite secondo la legge, non incidono automaticamente sul funzionamento degli organi della giurisdizione.
Resta, come sempre, il profilo dell’equilibrio e della responsabilità individuale di chi è chiamato a esercitare funzioni di rilievo nell’autogoverno della magistratura. Ma sul piano della legittimità, il diritto – come ribadisce la Corte – in questo caso parla chiaro.