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Accordi tra coniugi prima della separazione: la Cassazione apre alla libertà contrattuale

Una recente ordinanza della Suprema Corte riconosce la validità delle scritture private stipulate in previsione di una crisi coniugale, purché non ledano l’interesse dei figli minori

Accordi tra coniugi prima della separazione: la Cassazione apre alla libertà contrattuale

Accordi tra coniugi prima della separazione: la Cassazione apre alla libertà contrattuale

Buongiorno avvocato. Io e mio marito, sposati ormai già da qualche anno, vorremmo regolamentare i rapporti patrimoniali tramite una scrittura in previsione di una eventuale separazione. È possibile?

Sandra, Settimo Torinese

Gentile lettrice, sebbene in passato il nostro ordinamento non li ammettesse, da qualche anno a questa parte si è assistito, da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, a una apertura ad accordi stipulati in previsione di una eventuale crisi coniugale, in applicazione del principio della autonomia negoziale privata.

È stato, infatti, rilevato che, se da una parte ciascun coniuge, in costanza di matrimonio, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla propria capacità economica e che dalla separazione personale non discende un diritto al rimborso reciproco di quanto devoluto, dall’altra nessuna norma vieta la stipulazione di veri e propri contratti tra i coniugi in deroga a quanto sopra.

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Questi ultimi, d’altro canto, non possono ritenersi in contrasto con l’articolo 1354 del Codice Civile, che sancisce la nullità dei contratti condizionati alla verificazione di eventi futuri e incerti contrari all’ordine pubblico, al buon costume e alle norme imperative vigenti nel nostro ordinamento; e ciò in quanto la condizione contrattuale eventuale e futura, rappresentata dalla rottura coniugale, è lecita.

Tale approdo giurisprudenziale è stato recentemente confermato dalla ordinanza della Corte di Cassazione – sezione civile n. 20415 del 21 luglio scorso, la quale, richiamandosi a un precedente pronunciamento sul punto, ha evidenziato come, laddove gli accordi abbiano per oggetto anche i rapporti personali e patrimoniali riferibili ai figli minori, la loro validità dovrà essere sottoposta a un controllo particolarmente pregnante da parte del giudice, al fine di escludere che dalla loro esecuzione possa discendere un pregiudizio all’interesse preminente del minore.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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