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L'avvocato risponde
31 Ottobre 2025 - 19:18
Accordi tra coniugi prima della separazione: la Cassazione apre alla libertà contrattuale
Buongiorno avvocato. Io e mio marito, sposati ormai già da qualche anno, vorremmo regolamentare i rapporti patrimoniali tramite una scrittura in previsione di una eventuale separazione. È possibile?
Sandra, Settimo Torinese
Gentile lettrice, sebbene in passato il nostro ordinamento non li ammettesse, da qualche anno a questa parte si è assistito, da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, a una apertura ad accordi stipulati in previsione di una eventuale crisi coniugale, in applicazione del principio della autonomia negoziale privata.
È stato, infatti, rilevato che, se da una parte ciascun coniuge, in costanza di matrimonio, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla propria capacità economica e che dalla separazione personale non discende un diritto al rimborso reciproco di quanto devoluto, dall’altra nessuna norma vieta la stipulazione di veri e propri contratti tra i coniugi in deroga a quanto sopra.

Questi ultimi, d’altro canto, non possono ritenersi in contrasto con l’articolo 1354 del Codice Civile, che sancisce la nullità dei contratti condizionati alla verificazione di eventi futuri e incerti contrari all’ordine pubblico, al buon costume e alle norme imperative vigenti nel nostro ordinamento; e ciò in quanto la condizione contrattuale eventuale e futura, rappresentata dalla rottura coniugale, è lecita.
Tale approdo giurisprudenziale è stato recentemente confermato dalla ordinanza della Corte di Cassazione – sezione civile n. 20415 del 21 luglio scorso, la quale, richiamandosi a un precedente pronunciamento sul punto, ha evidenziato come, laddove gli accordi abbiano per oggetto anche i rapporti personali e patrimoniali riferibili ai figli minori, la loro validità dovrà essere sottoposta a un controllo particolarmente pregnante da parte del giudice, al fine di escludere che dalla loro esecuzione possa discendere un pregiudizio all’interesse preminente del minore.
Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA
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